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Articolo 611 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Testamento a bordo di nave

Dispositivo dell'art. 611 Codice Civile

Durante il viaggio per mare(1) il testamento può essere ricevuto [612 c.c.] a bordo della nave(2) dal comandante di essa(3) [171 n. 5, 174, 203 c.n. 612, 615, 619 c.c.].

Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio [203, 296, 321, 322 c.n.].

Note

(1) Rimangono esclusi i viaggi fluviali e lacuali.
(2) Benchè non rilevi il tonnellaggio della nave, è necessario che essa sia di dimensioni tali da avere al suo interno una gerarchia organizzata in gradi al cui vertice vi sia un comandante.
La nave deve essere in viaggio e non ferma in porto.
(3) O a chi, in quel dato momento, eserciti il ruolo di comando. In caso di impedimento del comandante il sostituto di questi può ricevere il testamento.

Ratio Legis

Stante l'impossibilità di avvalersi delle forme ordinarie durante la navigazione, si prevede la possibilità di affidare la propria volontà testamentaria al comandante della nave.

Spiegazione dell'art. 611 Codice Civile

Il testamento in navigazione può essere ricevuto dal comandante della nave; se, invece, a testare è il comandante, il testamento deve essere ricevuto da colui lo segue immediatamente in ordine di servizio.
Qui i testimoni devono essere maggiori di età perché è più facile supporre che, nella navigazione, si trovino persone già avanti negli anni anziché minori, ma non è nemmeno necessario che sappiano sottoscrivere.
Non deve trattarsi di navigazione fluviale, dove è più facile approdare in un luogo nel quale si trovi un notaio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

297 Nell'art. 611 del c.c., che tratta del testamento a bordo di nave, ho ritenuto superflua la menzione, contenuta nel testo precedente (art. 157), ch'esso può essere ricevuto, oltre che dai comandante, da colui che ne fa le veci, non solo perché è intuitivo che le funzioni del comandante sono assunte, nel caso ch'egli sia impedito, da chi lo sostituisce, ma anche perché tale norma è espressamente dettata dall'articolo 293 del codice della navigazione. Per eguali considerazioni ho apportato la stesea modificazione all'art. 616 del c.c., soccorrendo a tale proposito l'art. 885 del codice della navigazione..

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