Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 545 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 545 Codice Civile

Articolo abrogato ex art. 181, L. 19 maggio 1975, n. 151.

[Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata e della meta del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono piu.

La quota e ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 545 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
giovedģ 08/06/2017 - Sicilia
“Buonasera, dovrei riscuotere - nelle qualità di erede - la somma di € 11.000,00 quale quota, relativa ad una indennità espropiativa, inerente una occupazione di un piccolo fondo terriero, avvenuta in via d'urgenza per dei lavori di salvaguardia, negli anni 90.
Il fondo succitato è appartenuto al mio genitore deceduto nel 1995, oggi al seguito di successione ai tre eredi.
Lo scrivente esercente un'attività commerciale, che causa la risaputa crisi, è stato costretto a non poter più onorare i più dovuti pagamenti ( i.c.i, i.v.a contributi e tasse varie) è per detta causa, sottoposto al continuo ricevimento di Cartelle Esattoriali, per circa a 40.000,00 euro.
Desidero conoscere se la somma dell'indennità che dovrei riscuotere, risulta soggetta (in considerazione del superamento dei 10.000€ ) alla verifica dell'art. 48/bis del c.c.
Nel caso di positività - sempre che sia possibile - conoscere l'eventuale iter per il superamento della problematica. Un mio amico consiglia una cessione del credito. Nel ringraziare anticipatamente, resto in attesa di una Vostra valutazione e consiglio.”
Consulenza legale i 12/06/2017
L’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 disciplina i “pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica”.
La disposizione prevede, in via generale, che le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare, “a qualunque titolo”, il pagamento di somme di importo superiore a Euro 10.000,00, devono verificare se il beneficiario abbia o meno pagato le cartelle di pagamento che gli siano state notificate dall’amministrazione finanziaria.
Nel caso in cui il soggetto in questione risulti inadempiente, la Pubblica Amministrazione non procederà al pagamento di quanto dovuto e segnalerà la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, affinchè questo provveda alla riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Ciò premesso, si ritiene che anche il pagamento della quota dell’indennità di espropriazione da lei citata ricada nell’ambito di applicabilità della norma in questione, dal momento che la stessa risulta essere di importo superiore a Euro 10.000,00.
Si ritiene, inoltre, che non valga ad escludere la verifica un’eventuale cessione del credito, dal momento che, nella circolare n. 22 del 2008, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato precisato che, in caso di cessione del credito, la verifica di cui all’art. 48 bis deve essere eseguita nei confronti del creditore originario – cedente, in quanto l’Amministrazione finanziaria rimane estranea al rapporto tra cedente e cessionario finalizzato al trasferimento della titolarità del diritto di credito.