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Articolo 2539 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rappresentanza nell'assemblea

Dispositivo dell'art. 2539 Codice Civile

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci [2372, 2538].

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Ratio Legis

Nella rappresentanza assembleare si riscontrano tre importanti modifiche, a seguito della riforma del 2003:
1) innalzamento da cinque a dieci del numero di soci che si possono rappresentare;
2) non è più richiesta una previa clausola statutaria legittimante il socio a farsi rappresentare in assemblea;
3) il socio può farsi rappresentare solo da un'altro socio.
Tali regole sono volte a preservare la partecipazione personale del socio alle vicende sociali, evitando così l'intrusione di estranei nella gestione e salvaguardando lo scopo mutualistico della cooperativa.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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