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Articolo 2514 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Requisiti delle cooperative a mutualitā prevalente

Dispositivo dell'art. 2514 Codice Civile

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

  1. a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  2. b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  3. c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  4. d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Ratio Legis

La norma è volta ad assicurare la preminenza dello scopo mutualistico su quello lucrativo, imponendo alle cooperative a mutualità prevalente l'obbligo di adeguare gli statuti al fine di rispettare i limiti ivi sanciti alla distribuzione degli utili ed alla remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi.

Spiegazione dell'art. 2514 Codice Civile

Oltre ai requisiti sostanziali di cui agli artt. 2512 - 2513, una cooperativa, per essere qualificata come "cooperativa a mutualità prevalente", deve introdurre nel proprio atto costitutivo le clausole indicate nella norma in commento, le quali sono sostanzialmente volte a limitare o sopprimere lo "scopo lucrativo", rendendolo recessivo rispetto a quello mutualistico.
In particolare, l'atto costitutivo delle cooperative a mutualità prevalente deve contenere:
  • una clausola che vieti la distribuzione di utili (dividendi) ai soci cooperatori, oltre una misura massima prestabilita dalla norma (interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo);
  • una clausola che vieti di remunerare gli strumenti finanziari partecipativi detenuti dai soci cooperatori oltre il limite indicato per gli utili, aumentato di ulteriori due punti;
  • una clausola che vieti la distribuzione ai soci cooperatori delle riserve;
  • una clausola che preveda, in caso di scioglimento della società, la devoluzione del patrimonio netto ad un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
Va in ogni caso notato che i divieti di distribuzione dei dividendi, di remunerazione degli strumenti finanziari e di distribuzione delle riserve operano solo ed esclusivamente con riferimento ai soci cooperatori, non interessando invece i c.d. soci finanziatori.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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