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Articolo 2447 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato

Dispositivo dell'art. 2447 quater Codice Civile

La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436(1).

Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

Note

(1) La pubblicità richiesta per la deliberazione di costituzione di patrimoni destinati è quella prevista per le modificazioni dello statuto.

Ratio Legis

La pubblicità della delibera ha lo scopo di informare i terzi che possono vedere pregiudicati i loro diritti dalla costituzione di un patrimonio destinato, in particolare i creditori sociali, i quali vedono ridursi la garanzia offerta dal patrimonio sociale.

Spiegazione dell'art. 2447 quater Codice Civile

Il legislatore ha posto a carico della società costituente il patrimonio destinato a uno specifico affare particolari obblighi pubblicitari e di informazione, in modo da compensare le regole riconosciute in materia di responsabilità patrimoniale.
La norma in commento stabilisce che la deliberazione sia depositata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436.
La costituzione del patrimonio destinato può creare un pregiudizio ai creditori sociali anteriori alla costituzione dello stesso, dato che una parte del patrimonio sociale viene sottratta alla sua iniziale destinazione ed alla sua funzione di garanzia. Di conseguenza l'effetto della separazione è sospeso fino al decorso del termine di 60 giorni, senza che vi sia opposizione, o fino alla pronuncia del tribunale il quale può disporre che la delibera sia eseguita ugualmente nonostante l'opposizione. In tale secondo caso la seprarazione patrimoniale opera dal momento in cui il provvedimento del tribunale è iscritto nel registro delle imprese.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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