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Articolo 2447 decies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Finanziamento destinato ad uno specifico affare

Dispositivo dell'art. 2447 decies Codice Civile

Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 2447 bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.

Il contratto deve contenere:

  1. a) una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
  2. b) il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
  3. c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
  4. d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
  5. e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
  6. f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
  7. g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
  8. h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.

I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:

  1. a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizionepresso l'ufficio del registro delle imprese;
  2. b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società(1).

Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g)(2).

I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.

Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.

Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.

La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.

Note

(1) I proventi dell'affare costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della società e, come tale, sottratto ai creditori della società medesima a condizione che vengano adempiute le prescrizioni previste dal presente comma.
(2) Ai creditori "generali" della società, oltre ai proventi dell'affare, o meglio ai ricavi dell'operazione e ai loro reimpieghi, sono sottratti i beni strumentali al compimento dell'operazione sino al rimborso del finanziamento o alla scadenza del termine previsto per lo stesso.
Su tali beni i creditori sociali non possono esercitare azioni esecutive sino al rimborso del finanziamento ovvero ad una scadenza pattuita, essendo loro consentito esclusivamente di esercitare azioni conservative a tutela dei propri diritti dal momento che i beni in questione sono soggetti al vincolo di destinazione alla realizzazione dell'operazione finanziaria.

Ratio Legis

Il modello previsto dalla norma realizza la destinazione ad uno specifico affare mediante lo strumento del finanziamento della società da parte di soggetti terzi, senza intaccare il patrimonio sociale.

Spiegazione dell'art. 2447 decies Codice Civile

Il finanziamento destinato è costituito mediante l'introduzione, nel contratto di finanziamento tra un terzo e la società, di una clausola in forza della quale al rimborso totale o parziale del finanziamento sono destinati i proventi dell'affare o di parte di essi.
A differenza del patrimonio destinato che è strutturato come atto unilaterale, il modello finanziario privilegia il rapporto tra l'impresa ed i suoi finanziatori, utilizzando lo strumento contrattuale (SALAMONE).

Il contratto di finanziamento può consistere in un contratto di mutuo, che sarebbe un mutuo di scopo in virtù della specifica clausola di destinazione; in un'apertura di credito in conto corrente; in un leasing finanziario, o in altro tipo contrattuale avente funzione di finanziamento.

Il legislatore elenca espressamente le indicazioni che il contratto di finanziamento deve contenere.

I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società. Le condizioni di cui al terzo comma hanno carattere imperativo. Tali condizioni confermano la natura reale del vincolo di destinazione.
L'esigenza di dover depositare presso il registro delle imprese copia del contratto rileva in termini di forma: parte della dottrina ritiene che sia necessario l'atto pubblico, ai fini dell'opponibilità dei creditori, pur restando il contratto di finanziamento tra le parti a forma libera (SALAMONE).

Nel finanziamento separato non è previsto il diritto di opposizione dei creditori in quanto la separazione patrimoniale è destinata ad operare solo sui futuri ed eventuali proventi generati dall'affare.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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