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Articolo 2374 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Rinvio dell'assemblea

Dispositivo dell'art. 2374 Codice Civile

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata(1) a non oltre cinque giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto [2366].

Note

(1) Il rinvio dell'assemblea rientra tra i poteri deliberativi della maggioranza assembleare e non necessita di una nuova procedura di convocazione

Ratio Legis

Il legislatore riconosce alla minoranza qualificata il diritto ad ottenere il rinvio dell'assemblea.

Spiegazione dell'art. 2374 Codice Civile

Il diritto di rinvio spetta solo agli intervenuti, non agli assenti. La clausola statutaria che priva la minoranza di tale diritto è invalida.
Tale diritto non spetta neppure ai soci il cui diritto di voto sia sospeso, né a coloro che abbiano espresso il proprio voto per corrispondenza.
Non spetta neanche al possessore di strumenti finanziari partecipativi, salva diversa previsione statutaria.
La dottrina ritiene che il rinvio possa essere richiesto anche dalla maggioranza.
La domanda di rinvio può essere formulata in qualsiasi modo e deve essere motivata. Ciò perché il diritto di rinvio non può essere esercitato per fini ostruzionistici.
La nuova riunione rappresenta una prosecuzione della precedente e non richiede la pubblicazione di un nuovo avviso di convocazione. La nuova riunione si deve tenere entro il quinto giorno successivo a quello della riunione precedente, escluso dal computo quest'ultimo. I richiedenti possono indicare un termine più breve ed essendo a loro favore, non può essere ridotto dal presidente o dall'assemblea.

Massime relative all'art. 2374 Codice Civile

Cass. civ. n. 29792/2017

Il diritto di richiedere il differimento dell'assemblea di una società per azioni, esercitato ai sensi dell'art. 2374 c.c., ha natura potestativa, assolvendo alla funzione di assicurare ai soci una maggiore informazione sui temi all’ordine del giorno che prescinde dal riscontro di una situazione obiettiva di “deficit” conoscitivo in capo ai richiedenti tanto da poter determinare, nell'ipotesi di mancato rinvio, l'annullabilità della delibera adottata. Tale qualificazione giuridica del diritto, tuttavia, non comporta l'assoluta insindacabilità della dichiarazione d'insufficienza informativa, fondante la richiesta, essendo configurabile, come limite esterno al suo esercizio, l'abuso del diritto predicato nell'art. 2374 c.c. nell'ipotesi in cui la richiesta sia stata dettata da un fine, in concreto, del tutto incoerente rispetto a quello per il quale la relativa facoltà è attribuita dalla norma codicistica.

Cass. civ. n. 23329/2006

In tema di società di capitali (nella specie cooperativa a responsabilità limitata), qualora l'assemblea, regolarmente tenutasi, decida con l'accordo di tutti i soci la prosecuzione della seduta ad altra data, in cui, sempre con l'intervento di tutti i soci, sia disposto a maggioranza e senza alcuna deliberazione l'ulteriore differimento ad altro giorno, è valida la deliberazione adottata in questa sede, giacché - essendo stati i presenti edotti del prosieguo della assemblea regolarmente tenutasi - non è necessario, in assenza di variazioni dell'ordine del giorno originario - un nuovo avviso di convocazione, mentre, d'altra parte, non ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 2374 c.c. per il rinvio dell'adunanza.

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