Cass. civ. n. 23/2017
Nelle societā di persone, e, in particolare, nella societā in accomandita semplice, non sussiste, in caso di azzeramento del capitale per perdite, alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della societā, fermo restando, perō, che, riportate a nuovo le perdite, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai sensi dellart. 2303 c.c., deve essere operato sul patrimonio effettivo della societā e, dunque, ripianando integralmente le perdite subėte nellesercizio precedente.
Cass. civ. n. 4454/1995
A norma dell'art. 2262 c.c., nella societā di persone, il singolo socio ha diritto alla immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio, dopo l'approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle societā di capitali, in cui l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili (all. 2433 c.c.). Tuttavia, anche nella societā di persone, il socio ha diritto alla percezione degli utili solo se effettivamente conseguiti (art. 2303 c.c.), con la conseguenza che č legittimo il comportamento dell'amministratore di una societā in accomandita semplice, che, nella formazione del rendiconto annuale, uniformandosi a quanto previsto nella formazione dei bilancio delle Spa, procede ad un accantonamento prudenziale di un importo a fronte della concreta possibilitā dell'insorgere di un debito risarcitorio della societā, a causa della chiamata in garanzia della stessa per pretesi vizi di una fornitura.