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Articolo 2575 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Oggetto del diritto

Dispositivo dell'art. 2575 Codice Civile

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo(1) che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [2424, n. 4, 2579, 2580].

Note

(1) Il carattere creativo va inteso come manifestazione di un talento espressivo e non come manifestazione di una pura abilità tecnica.

Ratio Legis

La disciplina d'autore non assicura tutela alle semplici idee, ma solo alla loro concretizzazione esterna.

Brocardi

Corpus mechanicum
Corpus mysticum

Spiegazione dell'art. 2575 Codice Civile

La normativa italiana non contiene, ma piuttosto presuppone una definizione di opera dell'ingegno (ASCARELLI). L'elenco delle creazioni contenuto nell'articolo in commento riveste così un carattere esemplificativo, non tassativo. Ne consegue che grande rilievo riveste l'elencazione contenuta nell'art. 2 L. n. 633/1941 che non solo stabilisce in modo vincolante condizioni e limiti della protezione di determinate opere, ma con la esemplificazione fornita fornisce anche una chiarificazione sul significato e la portata di nozioni generali.

Le fotografie fino al 1979 non erano ricomprese nel novero delle opere tutelate, ma sono oggetto di protezione di contenuto analogo, ma minore rispetto a quella d'autore, che prescindeva dal carattere creativo. La distinzione tra le opere che continuano a godere di tale tutela e quelle oggetto di un vero e proprio diritto d'autore non e semplice; anche la rappresentazione di un soggetto comune e noto può infatti assurgere alla dignità di opera d'arte, o comunque qualificarsi originale, se compiuta con interpretazione personale e se presenta un risultato finale che sia frutto del singolare ingegno del suo autore. Nel campo delle opere dell'arte figurative, la creatività dell'opera va riferita non all'oggetto rappresentato, bensì all'impronta personale e all'impegno estetico insiti nella sua riproduzione, non potendosi dubitare che la rappresentazione di un soggetto comune e noto, ancorché abbia ispirato altri esecutori, possa assurgere alla dignità di opera d'arte o comunque qualificarsi originale se compiuta con una interpretazione personale e presenti un risultato finale che sia frutto singolare dell'ingegno del suo autore.

In passato era controverso se la tutela prevista dalla legge dir. autore potesse essere accordata anche al software che ora rientra invece espressamente per le opere protette, ossia della sua espressione tra le opere protette, equiparato ad un'opera letteraria, in seguito al d.lgs. n. 518/1992 che ha attuato la direttiva CEE 91/250. Nella definizione di programma per elaboratore rientra il programma sia in forma sorgente, e cioè nella sua espressione letteraria comprensibile all'uomo, sia nella forma di codice oggetto, ossia nella versione destinata all'uso da parte dell'elaboratore.

Anche alle banche dati e assicurata tutela quando “per scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno tutelabili con il diritto d'autore” (art. 2, n. 9, l. n. 633/1941).

In tema di diritto d'autore relativo a programmi televisivi, al fine di stabilire se un «format» integri gli estremi dell'opera dell'ingegno protetta dal diritto di esclusiva, e necessario, in particolare quando si tratti di un'opera caratterizzata da uno sviluppo narrativo diacronico, articolata in una successione di episodi, che vi sia una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall'individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l'ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione.

In tema di tutela del diritto d'autore, l'art. 185 l. n. 633/1941 assicura protezione a tutte le opere per la prima volta pubblicate in Italia, non escludendo tuttavia di tutelare un'opera non ancora pubblicata, ovvero inedita, cioè non ancora appartenente alla letteratura in senso formale (perché entrata nel mercato), ben potendo l'opera dell'ingegno essere compiuta espressione del suo autore, e dunque meritevole di tutela, qualunque ne siano il modo o la forma, ancorché essa non costituisca per lui un'attuale «sorgente di utilità» (Cass. n. 18037/2012).

Massime relative all'art. 2575 Codice Civile

Cass. civ. n. 17565/2021

L'opera dell'ingegno consistente nella regia teatrale di opera lirica, č ricompresa nella nozione generale dell'art. 1 l. n. 633 del 1941, in forza dell'ampia lettera della disposizione, la quale, al pari di quella dell'art. 2575 c.c. ed in piena coerenza con la "ratio" della disciplina, contempla il prodotto della creativitā umana quale oggetto di tutela tutte le volte che si debba riconoscere un apporto personale e creativo della "lettura" dell'opera da parte del regista, non rilevando in direzione contraria la mancanza di esplicita menzione della "regia" nella legge sul diritto d'autore o nella Convenzione di Berna, entrata in vigore il 5 dicembre 1887.

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