Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali [2961](1).
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali [2961](1).
Cass. civ. n. 13617/2012
Il diritto di ritenzione, sancito per i professionisti dall'art. 2235 c.c. e ribadito per i notai dall'art. 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si riferisce ai soli documenti occorrenti per la dimostrazione dell'opera svolta. Ne consegue che il trattenimento della carta d'identità del cliente a garanzia del compenso per il pagamento dell'opera professionale prestata costituisce un comportamento affatto disdicevole, come tale idoneo ad integrare l'illecito disciplinare previsto dall'art. 147, lett. a), della legge n. 89 del 1913, come modificato dall'art. 30 del d.l.vo n. 249 del 2006, il quale configura come fattispecie rilevante ogni condotta del notaio che comprometta in qualunque modo, nella vita pubblica o privata, la sua dignità o reputazione, o il decoro e prestigio della classe notarile, ininfluente essendo, a tal fine, che il privato abbia aderito alla richiesta di consegnare il documento senza sentirsi costretto e che la conoscenza dell'episodio sia inizialmente rimasta circoscritta ai suoi unici due protagonisti.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
“Buongiorno
“In qualita’ di dottore tributarista regolarmente qualificato dalla legge n.4/2013 ho subito un rifiuto al pagamento della parcella da un cliente titolare di partita iva per attivita’professioniale. Premetto che il cliente non ha mai firmato un contratto con lo scrivente per il conferimento d’incarico alla tenuta della contabilita’e relativi adempimenti accessori; nè tantomeno ha firmato un preventivo scritto che è stato fatto solo verbalmente, e successivamente è stata inviata tramite email nota proforma con specifica indicazione delle prestazioni effettuate nel solo anno 2014.
Il cliente non ha contestato ne’ il lavoro svolto, ne’ il quantum indicato nella nota proforma inviatagli, ma nel tentativo di non onorare quanto dovuto chiede di ritirare tutta la documentazione, sia quella proveniente da lui (fatture) e consegnate allo scrivente sia tutti i dichiarativi qui di seguito elencati:
Dichiarazione redditi
Modello Studi di settore
Dichiarazione IVA
Dichiarazione IRAP
Dichiarazione modello 770
Stante tale situazione i dubbi sono i seguenti :
1)posso trattenere queste dichiarazioni fino al saldo delle competenze, oppure essendo necessarie ai successivi adempimenti tributari, sono obligato alla restituzione?
2)Essendo trascorsi, invano, 6 mesi dall’invio della proforma nella quale il sottoscritto indicava il compenso dovuto in applicazione di una tariffa agevolata e con un ulteriore sconto incondizionato, preso atto dell’atteggiamento del cliente, è possibile rinnegare sia lo sconto che la tariffa ridotta, a suo tempo concessi ed indicati nella nota proforma, ed applicare quindi la tariffa ordinaria?
3) La precrizione annuale del diritto al compenso decorrere dalla data di spedizione telematica all’agenzia delle entrate di ogni singola dichiarazione o , essendo adempimenti accessori all’ incarico principe di “tenuta della contabilita’”, si puo’ considerare un termine unico per tutti le prestazioni eseguite, coincidente con la fine dell’anno solare?
Ringrazio anticipatamente per la consulenza fornita.”
Art. 2222 (Contratto d'opera): Nozione di contratto d'opera: schema generico e funzione residuale - Struttura del contratto - L'oggetto della prestazione: a) l'opera - Segue: b) il servizio Il corrispettivo - Natura giuridica del contratto - Caratteri differenziali: a) rispetto al lavoro subordinato - Segue: la parasubordinazione. Il contratto di agenzia - Segue: il lavoro a cottimo ed il lavoro a domicilio - b) rispetto all'appalto - c) rispetto alla vendita: rinvio - d) rispetto al... (continua)
Il lavoro si presenta come un primo puntuale commento al testo della legge del 22 maggio 2017 n. 81, dedicata alla riforma del lavoro autonomo e di quella modalità di gestione del lavoro subordinato nota come smart working. L’opera aspira a coniugare l’esegesi attenta del testo normativo con le problematiche della prassi applicativa, nel tentativo di fornire agli studiosi e agli operatori un ausilio per la corretta... (continua)
Il volume fa parte della nuova Collana Riforma del Lavoro, un'iniziativa editoriale dedicata all'approfondimento di tutte le tematiche e le regole del nuovo mercato del lavoro che derivano dalle norme contenute nella Legge 28 giugno 2012, n. 92. L’obiettivo della collana è quello di identificare cosa è effettivamente cambiato nella gestione dei rapporti di lavoro per tutti gli operatori siano essi aziende, consulenti e soprattutto dipendenti.
Il volume esamina... (continua)