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Articolo 2152 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Miglioramenti

Dispositivo dell'art. 2152 Codice Civile

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative](1), dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, [sentite, ove occorra, le associazioni professionali](1) e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro(2).

Note

(1) Gli incisi sono stati abrogati per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
(2) Si rimanda alla normativa speciale prevista dalla L. 15 settembre 1964, n. 756. In particolare, all'art. 8 della suddetta legge.

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