La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante [17 l. camb.; 19 l. ass.](1).
È valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario(2).
La girata al portatore vale come girata in bianco [16 l. camb.].
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante [17 l. camb.; 19 l. ass.](1).
È valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario(2).
La girata al portatore vale come girata in bianco [16 l. camb.].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 1202/2022
Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, quest'ultimo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore.Cass. civ. n. 7761/2004
La sottoscrizione (di remittenza o) di girata di un assegno (o di una cambiale), per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 R.D. n. 1736 del 1933 (o dall'art. 8 R.D. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocitā e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identitā del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno per il caso in cui l'assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, societā commerciale) richiedendosi anche, nel caso suddetto, che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, cosė che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente. Incorre in responsabilitā per il pagamento dell'assegno la banca che, nel necessario diligente controllo della legittimazione del presentatore, ometta l'uno e/o l'altro degli accertamenti suddetti.
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