Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7761 del 23 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La sottoscrizione (di remittenza o) di girata di un assegno (o di una cambiale), per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 R.D. n. 1736 del 1933 (o dall'art. 8 R.D. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocitą e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identitą del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno per il caso in cui l'assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, societą commerciale) richiedendosi anche, nel caso suddetto, che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, cosģ che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente. Incorre in responsabilitą per il pagamento dell'assegno la banca che, nel necessario diligente controllo della legittimazione del presentatore, ometta l'uno e/o l'altro degli accertamenti suddetti.

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