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Articolo 1973 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Annullabilitā per falsitā di documenti

Dispositivo dell'art. 1973 Codice Civile

È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi(1).

Note

(1) La norma presuppone che la falsità abbia indotto la parte in errore, pertanto non opera se entrambi gli stipulanti erano a conoscenza di tale situazione. Inoltre, secondo alcuni, la falsità può essere riconosciuta tale sia in seguito a sentenza sia in seguito a riconoscimento della parte.

Ratio Legis

La norma contempla un'ipotesi analoga a quella prevista per la sentenza (395, 2 c.p.c.) che si spiega proprio considerando che la transazione è negozio che svolge funzione analoga alla sentenza, qual'è quella di definire lo stato della questione tra le parti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1973 Codice Civile

Cass. civ. n. 14656/2012

Ai sensi dell'art. 1973 c.c., č annullabile la transazione che sia stata perfezionata, in tutto o in parte, sulla scorta di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi. Ne consegue che il termine di cinque anni, entro il quale si prescrive l'azione volta ad ottenere l'annullamento della transazione, inizia a decorrere dal giorno in cui la falsitā sia stata accertata giudizialmente o trovi riscontro in una prova non contestata, integrando la mancanza di un accertamento con sentenza o di una prova certa della falsitā gli estremi di un impedimento all'esercizio del diritto, rilevante agli effetti dell'art. 2935 c.c. e quindi operante come causa di sospensione della prescrizione.

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