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Articolo 1970 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Lesione

Dispositivo dell'art. 1970 Codice Civile

La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che la transazione prescinde dall'equità della soluzione cui le parti sono giunte con le reciproche concessioni: se fosse possibile rescindere il contratto per lesione verrebbe frustrata la sua stessa finalità.

Brocardi

Transactio est instar rei iudicatae

Spiegazione dell'art. 1970 Codice Civile

La lesione come causa di impugnativa della transazione. La divisione ereditaria a mezzo di transazione

In una disposizione particolare trova ora posto la norma prima contenuta all’art. 1772 codice del 1865. Ciò è indice della maggiore importanza che si è voluta riconoscere al principio della invulnerabilità della transazione per causa di lesione: principio che, d’altra parte, discendendo dalla stessa natura e funzione dell’istituto, è così ovvio da esserne ritenuta inutile l’espressa riaffermazione in una norma di legge. Non si può però censurare il legislatore che, per evitare le numerose questioni agitatesi in proposito, ha voluto sancire espressamente l’irrilevanza della lesione quale causa di invalidità della transazione.

Occorre peraltro, nell’esaminare tale norma, tener conto di un’altra disposizione, e cioè l’art. 764 del nuovo codice, corrispondente all’art. 1039 codice del 1865, in cui si parla dell’azione di rescissione in materia di divisione dei beni ereditari. Sanciva infatti l’articolo 1039 l’inammissibilità dell’azione di rescissione contro qualunque atto che avesse per oggetto la cessazione fra i coeredi della comunione degli effetti ereditari, precisando che ciò dovesse avvenire anche quando l’atto fosse qualificato dalle parti con il titolo di transazione. In dottrina si discuteva, appunto, sui rapporti intercedenti tra l’art. 1039 e l’art. 1772: ci si chiedeva, cioè, se l’azione di rescissione fosse ammessa dall’art. 1039 solo in relazione ad una transazione apparente, con ci si mascherasse un contratto di divisione (in tal caso, rimanendo immune da impugnativa per lesione una transazione vera e propria, non vi sarebbe stata antinomia rispetto all’art. 1772), ovvero anche per una transazione reale (ed in tal caso l’art. 1039 avrebbe configurato un’ eccezione rispetto all’art. 1772 giustificata dal fatto che tale transazione, fatta sopra difficoltà inerenti al modo di determinare la divisione, ha carattere strumentale rispetto alla divisione stessa).

La diversa formulazione che ora presenta l’art. 764 del nuovo codice rispetto all’art. 1039 cod. abr., non elimina tutti i dubbi relativi alla questione. Tuttavia il fatto che nella prima parte, in via assolutamente generale, tale norma ammette l’azione di rescissione “per ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari”, ed in secondo luogo la considerazione che il legislatore nel capoverso dell’art. 764, a titolo di precisazione, esclude l’azione di rescissione solamente per la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione, avvalorano la tesi secondo cui l’ammissibilità dell’azione di rescissione riguardi anche il caso in cui la divisione ereditaria sia stata realizzata mediante transazione.

Non si può dire che l’azione di rescissione relativa alla transazione che realizza lo scioglimento della comunione ereditaria è esclusa dall’articolo in commento, perché altrimenti si viene a disconoscere il contenuto e la funzione di regola specifica che ha, in ordine alla divisione ereditaria l’art. 764, di fronte al contenuto e alla funzione di regola generica, per la transazione, che riveste l’ art. 1970, e, in secondo luogo, il carattere strumentale che in tal caso riveste la transazione rispetto alla divisione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

634 Il codice vigente nello stesso articolo 1772 afferma che la prenotazione non può essere impugnata per causa di lesione; affermazione superflua, perché non vi è nel codice una azione generale di lesione.
Poiché invece il presente progetto introduce questa azione, la possibilità di impugnare la transazione per causa di lesione deve essere esclusa espressamente. A ciò provvede la disposizione dell'articolo 743.

Massime relative all'art. 1970 Codice Civile

Cass. civ. n. 4451/2020

La transazione ad esecuzione differita è suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in base al principio generale emergente dall'art. 1467 c.c., in quanto l'irresolubilità della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall'art. 1976 c.c. è limitata alla risoluzione per inadempimento, e l'irrescindibilità della transazione per causa di lesione, sancita dall'art. 1970 c.c., esaurisce la sua "ratio" sul piano del sinallagma genetico.

Cass. civ. n. 8240/2013

Ai fini dell'interpretazione di un negozio come transazione divisionale, nel quale la causa transattiva prevale su quella divisionale, non è possibile presumere la volontà di transigere con rinuncia ai propri diritti, sulla base della semplice consapevolezza della sproporzione delle quote o dei beni indicati nell'accordo divisorio, in mancanza non soltanto dell'"aliquid datum aliquid retentum", ma anche di un mero disaccordo tra gli eredi e di qualsiasi espressa rinuncia o menzione della volontà di comporre future controversie.

Cass. civ. n. 3984/1999

A norma dell'art. 1970 c.c., la transazione non può essere impugnata per causa di lesione, in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Né può ovviarsi a tale preclusione dopo che nel giudizio di primo grado si sia proposta domanda di rescissione, trasformandola, in appello, in domanda di annullamento della transazione per temerarietà della pretesa ex art. 1971 c.c., in quanto, in tal modo, si dedurrebbe un rimedio basato su di un petitum ed una causa petendi diversi da quelli prospettati in primo grado, con conseguente inammissibilità della domanda ex art. 345 c.p.c.

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