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Articolo 1968 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Transazione sulla falsitā di documenti

Dispositivo dell'art. 1968 Codice Civile

La transazione nei giudizi civili di falso(1) non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero(2).

Note

(1) Oggetto della transazione sono le conseguenze che il giudizio di falsità o verità produce rispetto alle pretese delle parti, non la verità o falsità stesse che devono essere accertate secondo il regime probatorio del processo.
(2) Si tratta di un caso in cui non sono le parti, ma la legge, a stabilire una condizione di efficacia del contratto (1353 ss. c.c.).

Ratio Legis

L'omologazione del tribunale nell'ipotesi in esame è necessaria in quanto vi è un giudizio pendente nel quale la transazione è destinata a produrre effetti.

Spiegazione dell'art. 1968 Codice Civile

I giudizi civili di falso e l'omologazione della transazione

Questa disposizione figurava nel codice di procedura civile del 1865, nell'art. 316 dettato in materia di giudizi sulla falsità dei documenti, ed e stata, con qualche variante, trasportata, per evidenti motivi di opportunità sistematica, nel codice ed inserita nel capo contenente la disciplina specifica della transazione.

Infatti questa transazione, non ostante sia conclusa nel torso di un giudizio civile di falso, e risulti sottoposta perciò all'omologazione giurisdizionale, rimane un semplice contratto. Il provvedimento omologativo resta esterno allo schema strutturale del contratto di transazione, in qualità di elemento marginale, e non può in questa sua veste fare assumere all'intera fattispecie la fisionomia di atto giurisdizionale. Il carattere strutturalmente estrinseco dell'omologazione, riconosciuto in generale dalla dottrina, the col-loca it provvedimento nella categoria delle condizioni legali, risalta dalla chiara dizione dell'art. 1968, il quale, modificando la equivoca espressione usata. nell'art. 316 cod. proc. civ. 1865, afferma che la transazione, se non e stata omologata dal tribunale, non produce alcun effetto, vale a dire si trova non già in uno stato di semplice ineseguibilità, sebbene in uno stato di temporanea inefficacia. Qui occorre naturalmente distinguere il caso in cui non ancora sia intervenuto il provvedimento giudiziario che pronuncia ovvero nega l'omologazione, dal caso in cui invece sia già intervenuto il provvedimento che nega l’ omologazione.

Nel primo - e ciò si deduce dalla natura dell'omologazione in quanto
condicio iuris - i contraenti si trovano in uno stato di aspettativa condizionale in senso tecnico, tutelata dai mezzi cautelativi apprestati dalla legge ed eventualmente dalle parti stesse - primo fra tutti il vincolo dell'irrevocabilità unilaterale - ; sicché non può dirsi che la transa-zione non produca alcun effetto: e ciò a rigore non può dirsi neanche rispetto agli effetti finali, almeno per coloro che nella irrevocabilità del negozio, prima dell'avverarsi della condizione, vedono un effetto finale del contratto già perfezionato nei suoi elementi costitutivi. Quando invece la omologazione sia stata rifiutata con provvedimento giurisdizionale, la condizione sospensiva e mancata, e in conseguenza il negozio di transazione, perdendo la capacità di produrre un qualsiasi effetto, diventa inutile.

A questo proposito è da segnalare un'altra anomalia, che deriva dall'autonomia dell'omologazione rispetto al contratto di transazione. Ed invero la nullità del provvedimento che omologa la transazione — nullità che potrebbe derivare, ad esempio, da ciò che contro il disposto dell'art. 1968 non sia stato richiesto il parere del P.M. — non si comunica al contratto, il quale permane in uno stato di inutilità relativa, vale a dire di inefficacia sanabile, giacchè le parti possono riproporre ricorso per ottenere un valido provvedimento di omologazione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

631 L'articolo 740 contempla un'ipotesi, attualmente contenuta nell'articolo 316 cod. proc. civ., concernente la disciplina della traslazione in materia di falso civile documentale.
La norma dell'articolo 316 c.p.c., disponendo che la transazione deve essere omologata in giudizio, presuppone la pendenza di un giudizio di falso civile. Ma la transazione può riferirsi anche a un giudizio non ancora iniziato; pertanto ho trasportato la norma predetta in questa sede, ponendo in risalto il suo contenuto sostanziale, e dando ad essa una formulazione generale che ne permette la applicazione nei confronti di ogni transazione riguardante la contestazione della veridicità di un qualsiasi documento.
Per evitare però che possa eludersi un eventuale procedimento di falso, differendosi la esecuzione della transazione, e quindi la sua omologazione, ad un tempo posteriore alla estinzione del reato, ho stabilito che occorre la preventiva autorizzazione del tribunale come condizione di validità del negozio tra le parti.

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