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Articolo 1963 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Divieto del patto commissorio

Dispositivo dell'art. 1963 Codice Civile

È nullo [1419] qualunque patto, anche posteriore alla conclusione [1326] del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito [1418].

Ratio Legis

Il legislatore si preoccupa di introdurre una norma che ribadisce il divieto di patto commissorio, anche se le parti tentano di stipulando aggirando la formulazione letterale del divieto di cui all'art. 2744 c.c.. La preoccupazione è giustificata dal fatto che la fattispecie dell'anticresi si presta agevolmente ad integrare il patto (1960 c.c.).

Brocardi

Pactum commissorium

Spiegazione dell'art. 1963 Codice Civile

Divieto del patto commissorio. Rinvio all' art. 2714 del c.c.

Questo articolo si può considerare fuori posto. Nel Libro VI, Tutela del diritti, Lib. III, Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, all'articolo 2744 è contenuto il divieto del patto commissorio. È però omessa l'anticresi e il divieto è stabilito in rapporto all'ipoteca e al pegno. Un lieve difetto di coordinazione ha fatto sussistere il presente articolo, mentre in suo luogo bastava nell' art. 2744 del c.c. menzionare anche l'anticresi. È sufficiente rinviare i1 lettore al commento di detto articolo, in cui è data anche breve notizia della storia del patto commissorio, delle sue finalità e della sua nullità anche se posteriore alla costituzione della garanzia.


La nullità del patto non si estende al contratto

Ricordiamo che la nullità del patto non si comunica all'intero contratto e ciò per effetto del cpv. dell' art. 1419 del c.c., in forza del quale la nullità delle singole cause non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite da norme imperative. La norma imperativa nella fattispecie è il principio che nessuno può farsi giustizia da se stesso e che il contratto dev'essere eseguito in buona fede (art. 1375 del c.c.).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

609 A proposito del patto commissorio (art. 692 progetto del 1936) si è colmata con l'art. 710 una lacuna del diritto vigente, chiarendo che è nullo anche il patto commissorio posteriore al contratto di anticresi, analogamente a quanto viene disposto a proposito del pegno.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

771 Pure la posizione del creditore doveva essere considerata secondo equità. Il rapporto di anticresi è rapporto accessorio di garanzia, che, se genera un diritto nel creditore, gli dà altresì il dovere di coltivare il fondo e di assumersi altre cure. Egli può rinunciare al diritto di garanzia (art. 1961 del c.c., terzo comma); caduto il diritto cadono i doveri connessi, salvo patto contrario. In applicazione di una regola generale, si è stabilita l'indivisibilità della garanzia (art. 1962 del c.c., primo comma), così come si è disposto per il contratto di pegno (art. 2799 del c.c.). Infine si è riprodotto per l'anticresi, come per ogni altra garanzia avente per oggetto una cosa, il divieto del patto commissorio (art. 1963 del c.c.). Qui, come per il pegno e per l'ipoteca (art. 2744 del c.c.), si è colpito il patto anche se intervenuto posteriormente alla conclusione del contratto. Buona parte della dottrina era per la validità del patto posteriore; ma non si è creduto di seguirla. Il debitore è sempre in uno stato di soggezione, prima e dopo. Le angustie anteriori al contratto deprimono la sua libertà di volere; ma dopo aver ottenuto il credito egli dove provvedere alla sua estinzione, e, se gli è impossibile o difficile l'adempiere, vede profilarsi lo spettro della esecuzione forzata, che gli deprime ugualmente la libertà di determinazione.

Massime relative all'art. 1963 Codice Civile

Cass. civ. n. 27362/2021

L'intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti. (Nella specie, i giudici di merito, in violazione del suddetto principio, avevano invece escluso la ricorrenza, in concreto, del patto illecito di garanzia in quanto il contratto di compravendita esaminato era stato concluso da parti diverse dal creditore e solo parzialmente coincidenti con il debitore, oltre ad essere privo di clausole che consentissero la retrocessione del bene compravenduto ai proprietari e di riferimenti all'evento condizionante il ritrasferimento, ossia il pagamento dei debiti del venditore, e ai tempi nei quali il pagamento sarebbe potuto avvenire).

Cass. civ. n. 437/2009

Il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 cod. civ ed espressamente previsto, quanto al contratto di anticresi, dall'art. 1963 cod. civ., si estende a qualsiasi negozio, ancorché astrattamente di per sé lecito, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, di assoggettare il debitore all'illecita coercizione del creditore, sottostando alla volontà del medesimo di conseguire il trasferimento della proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una violazione del patto commissorio nel fatto che i contraenti avevano previsto, in caso di mancata restituzione della somma mutuata, che il creditore avrebbe potuto, esercitando una sorta di diritto potestativo, pretendere il trasferimento, sia pure a titolo oneroso, del bene oggetto dell'anticresi).

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