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Articolo 1883 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Esercizio delle assicurazioni

Dispositivo dell'art. 1883 Codice Civile

L'impresa di assicurazione [2195, n. 4] non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni(1) e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali(2).

Note

(1) Inoltre, possono esercitare tale attività anche le società per azioni (2325 ss. c.c.), le società cooperative a responsabilità limitata e le mutue assicuratrici (2511 ss., 2546 ss. c.c.). Sono escluse le società di persone in quanto presentano una struttura non adeguata allo scopo, cioè non in grado, economicamente, di sopportare il rischio (2082 c.c.).
(2) Si veda il D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.

Ratio Legis

La ratio della norma va ravvisata nell'importanza dell'attività esercitata dalle compagnie di assicurazione.

Spiegazione dell'art. 1883 Codice Civile

In generale
In conformità al principio ispiratore del Libro V “del lavoro” del presente codice, il termine “impresa di assicurazione” è usato non in senso soggettivo ma oggettivo: per impresa di assicurazione si intende, cioè, non l'assicuratore bensì l'organizzazione dell'attività assicurativa.
In coerenza con il r. d. l. 29 aprile 1923 n. 966, l'art. 1883 esige l'istituto di diritto pubblico e la società per azioni soltanto per l'esercizio organizzato dell'industria assicurativa e non già per la conclusione, sia pure eccezionale, di un contratto di assicurazione da parte di un assicuratore occasionale. In realtà, malgrado un'autorevole dottrina, l'organizzazione ad impresa dell'assicuratore non può essere elevata ad elemento essenziale del contratto di assicurazione che, anche senza tale elemento puramente estrinseco, è completo nella causa e nella struttura.
Gli enti che possono esercitare l'impresa di assicurazione: a) istituti di diritto pubblico: l' I.N.A.
L'esercizio delle assicurazioni è vietato in modo assoluto alle persone singole, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, alle società a garanzia limitata.
È invece permesso:
a) agli istituti di diritto pubblico, tra i quali, per le assicurazioni private, l'Istituto Natizonale delle Assicurazioni;
b) alle società per azioni e alle associazioni di mutua assicurazione per le quali esiste un divieto relativo rimuovibile previa autorizzazione della P. A.
b) Le società per azioni e le associazioni mutue
Le società per azioni e le associazioni mutue per poter esercitare le assicurazioni devono:
a) essere legalmente costituite,
b) avere un capitale sociale e per le assicurazioni mutue un fondo di garanzia;
c) le società estere devono inoltre esercitare regolarmente (per le assic. vita : da 10 anni) nel paese di origine, devono istituire una rappresentanza generale in Italia e il paese di origine deve in reciprocamente ammettere le imprese italiane;
d) costituire una cauzione con deposito presso la Cassa DD. PP. o la Banca d'Italia;
e) essere autorizzata dalla autorità amministrativa.
Disciplina dell'impresa
Stabiliti i requisiti per poter esercitare le assicurazioni, la legge speciale impone una rigorosa disciplina sul modo in cui tale industria debba essere esercitata.
Questa disciplina vale tanto per le società nazionali quanto, salvo lievi varianti, per le rappresentanze generali in Italia di società estere — risulta : 1) da un lato dalle norme dirette della legge ; 2) dall'altro. dagli ampi poteri normativi e di controllo dalla legge stessa conferiti all' autorità amministrativa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1883 Codice Civile

Cass. civ. n. 1150/1977

I contratti di. assicurazione stipulati con imprese che operino in violazione delle norme dettate dal D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (T.U. sull'esercizio delle assicurazioni private), e, quindi, in difetto od oltre i limiti dell'autorizzazione ministeriale ivi prescritta, non sono nulli od annullabili, ma solo suscettibili di risoluzione ex nunc, su formale denuncia dell'interessato. Ne consegue che, fino a quando non venga esercitato detto potere di recesso, i contratti continuano a produrre tutti i loro effetti obbligatori, nei confronti di entrambe le parti.

Cass. civ. n. 2211/1969

L'art. 1883 c.c. vieta di esercitare le assicurazioni in forma di impresa a soggetti diversi da istituti di diritto pubblico o da societā per azioni, in conformitā delle leggi speciali, ma non vieta a soggetti privati di stipulare un patto di natura assicurativa.

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