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Articolo 1860 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Sconto di tratte documentate

Dispositivo dell'art. 1860 Codice Civile

La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario [2761] finché il titolo rappresentativo è in suo possesso(1).

Note

(1) Pertanto la banca ha il diritto di ritenzione ed il diritto di vendere le merci (2756, comma 3 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta a garantire la banca.

Spiegazione dell'art. 1860 Codice Civile

Posizione della banca nello sconto documentario e suoi diritti

La nuova legislazione non si sofferma nel dire quale sia la struttura e la disciplina generale dello sconto documentario. Lascia cosi in modo chiaro vedere che per questa specifica figura debbano trovare applicazione i principi regolatori dello sconto in generale, in quanto tipo negoziale sostanzialmente identico allo sconto ordinario. Pertanto lo sconto documentario secondo la nuova legislazione, debba essere riguardato come particolate figura di negozio bancario consensuale ed oneroso mediante il quale dia luogo ad un mutuo al cliente contro il corrispettivo di una cessione pro solvendo di un titolo cambiario e, per la figura specifica, mediante la consegna alto scontante dei documenti rappresenta delle merci sulle quali si fonda il credito.

Il legislatore, invece, si è preoccupato di disciplinare espressamente la questione emergente dalla posizione della banca scontatrice rispetto alle merci rappresentate dai documenti uniti alla cambiale scontata. Disciplina con la quale viene risolta l'ulteriore questione della possibilità della scontatrice rispetto allo scontatario, e che indirettamente stabilisce i limiti strutturali dello sconto documentario, riconfermando che gusto posse essere riguardato come una compra-vendita di cambiale.

Nella dottrina passata è stato oggetto di attento esame e di largo dibattito la fissazione della natura del diritto, acquistato dalla banca scontatrice di tratte documentate, sui titoli rappresentativi delle merci e conseguentemente sulla sua posizione rispetto alle merci stesse e rispetto ai diritti derivanti dal contratto.

La dottrina, ammesso che la cambiale venisse trasferita in vista del rapporto di sconto, ebbe in passato ad orientarsi diversamente in ordine al titolo giuridico in base al quale interveniva il trasferimento dei documenti. Tali diversità di orientamento possono raggrupparsi in due correnti principali. La prima vede nel trasferimento dei titoli una vera e propria dazione in proprietà, con la stessa causa della consegna della cambiale, cioè quindi come trasferimento in proprietà mediante una cessione pro solvendo. La seconda tesi, invece, afferma che la banca averse la posizione e la veste di mandatario del cliente scontatario, per cui accanto al rapporto di sconto per la cambiale si sarebbe dovuto ammettere, per i documenti, un rapporto di mandato dal quale discendeva per la banca un diritto di pegno che
sarebbe venuto a cadere per effetto del pagamento della cambiale.

La nuova norma procede all'eliminazione della controversia in esame, esplicitamente sancendo il diritto della banca sulle merci rappresentate dai titoli ad essa trasmessi a seguito del contratto di sconto, perfettamente analogo al privilegio del mandatario (art. 1721 cod. civ.), afferma implicitamente che nello sconto documentario il trasferimento dei documenti rappresentativi interviene ad opera e per effetto di un rapporto di mandato.

A seguito di tale riconoscimento, la banca scontatrice “ha il diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo”.

La conseguenza immediata che discende dalla norma in esame è appunto questa, che in base ad essa si può procedere alla fissazione del contenuto specifico del contratto di sconto documentario, come contratto bancario complesso nel quale si ha un mutuo contro la dazione di un credito pro solvendo, un mandato e un diritto di pegno a favore del mutuante scontante. Con ciò riteniamo però che non si possa parlare di un contratto misto oppure di un contratto non misto oppure di un contratto non unico, in quanto sia il mandato che il pegno concorrono come elementi di garanzia e di esecuzione tecnica del contralto veramente unitario di sconto.

Da questa nuova formulazione del contratto di sconto documentario deriva una ulteriore conseguenza. Per la banca resta ferma la responsabilità per la esecuzione del mandato, in caso di colpa, negligenza ecc., e laddove da questa colpa sia derivato danno alle merci, responsabilità che a lui competerà a seguito di un impegno contrattuale. Peraltro la banca non sarà responsabile di fronte al proprio cliente per la perdita fortuita delle merci per il noto principio res perit domino.


Sconto di note di pegno

Per quanto la nuova legislazione non ne faccia minimamente cenno, sarà qui utile accennare allo sconto di note di pegno dei magazzini generali. Qui lo sconto non ha per oggetto un credito derivante da una compravendita di merci, ma per lo più una sovvenzione sulle merci già somministrate dallo scontatario. La nota di pegno costituisce in pari tempo la documentazione del prestito e l'equivalente del possesso della coca pignorata a garanzia di quello. Lo sconto delle note di pegno interviene analogamente alle altre fi­gure mediante la girata della nota stessa alto scontante, che, come è stato ritenuto di recente, potrà essere fatta tanto da un terzo quanto dagli stessi magazzini generali che l’ hanno emessa ed al quale terzo è stata girata dal depositante.

Sullo sconto di note di pegno viene ad acquistare particolare importanza la particolare procedura prescritta nel titolo III, capo XII, sezione III del libro della obbligazioni. Il possessore della nota di pegno, non soddisfatto alla scadenza, e purché abbia elevato protesto secondo la legge cambiaria, può pur vendere le cose depositate in conformità all’ 1515, dopo il decorso di otto giorni da quella di scadenza. Il possessore della nota di pegno conserva l'azione di regresso contro i giranti a condizione che elevi ii protesto e che, entro quindici giorni dalla data di esso, faccia istanza per la vendita delle cose depositate. L'azione contro il girante non può essere esercitata se prima non si proceduto alla vendita del pegno, dalla cui data decorrono i termini per esercitare l'azione di regresso identici a quelli fissati dalla legge cambiaria. La decadenza dell'azione di regresso non implica la decadenza dall'azione contro il possessore della fede di deposito e contro il debitore, in quanto entrambi debitori principali e non di regresso, dato che essi ricevendo la fede senza la nota, si impossessano delle merci con l'onere che le grava. Tale diritto si prescrive, come per la cambiale, col decorso di tre anni (art. 1897 cod. civ.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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