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Articolo 1850 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diminuzione della garanzia

Dispositivo dell'art. 1850 Codice Civile

Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto(1), la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso(2), con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'articolo 2797(3).

La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

Note

(1) Cioè al momento della sua conclusione. Il rapporto (che deve rimanere proporzionale) che corre tra il valore dei beni dati in pegno e l'ammontare dell'anticipazione, è definito scarto.
(2) Si tratta dei c.d. usi bancari, cioè delle pratiche adottate per consuetudine dalle banche.
(3) E' escluso, quindi, che la banca abbia il diritto di recedere dalla stipula, come accade in caso di apertura di credito bancario (1845, 1373 c.c.): questo perchè nel contratto di anticipazione la banca ha sempre la facoltà di vendere i beni dati in pegno.

Ratio Legis

La norma è volta a tutelare la banca mantenendo una sufficiente garanzia a suo favore ed accordandole anche la facoltà di vendere i beni se tale garanzia viene meno.

Spiegazione dell'art. 1850 Codice Civile

Diminuzione della garanzia e diritti della banca

Generalmente è noto che in ogni negozio di prestito garantito deve esistere una stretta correlazione tra il credito ed il valore del bene conferito a garanzia. Questo principio assume nell'anticipazione un rilievo del tutto particolare in quanto, a differenza dai normali negozi di prestito, o dal mutuo in genere, non è sufficiente che la correlazione esista soltanto nel momento originario, al di fuori da ogni influenza che possono avere le sopraggiunte variazioni del valore del pegno, ma occorre ancora per l'anticipazione che il rapporto di proporzione tra il credito della banca ed il pegno si debba mantenere costantemente inalterato. Da ciò discende la norma attuale, che e poi trasformazione di una clausola usuale adottata dalle banche per garantirsi contro le oscillazioni eventuali del valore dei beni conferiti in pegno, mediante la quale viene imposto al debitore l'onere al versamento di un cosiddetto supplemento di scarto.

Nella pratica bancaria, tanto in caso di pegno di titoli che di merci, viene fissato che la somma accreditata (da prelevare in una o più volte o in conto corrente) non possa eccedere una determinata percentuale del valore corrente delle cose conferite in pegno e che, se questa percentuale venga a mutare, alla banca spetti la facoltà di richiedere un supplemento di garanzia oppure l'immediato scioglimento del contratto con l'immediata restituzione delle somme già versate al cliente. La clausola convenzionale, ora trasformata dal legislatore in regola positiva, da qualche autore è stata voluta in passato assumere a fondamentale per la fissazione del caratteri distintivi del contratto per dedurne l'ipotesi di una combinazione in esso del mutuo col pegno venne intesa da altri come una regola tecnica e come effetto di un inasprimento dei principi generali del pegno a carico del sovvenuto e in favore del creditore pignoratizio.

A parte quelle che sono le deduzioni che oggi si possono trarre dall'introduzione di tale norma, che indubbiamente segna una deviazione dai principi generali sul pegno, e che autorizza effettivamente ad un accostamento alla prima tendenza, da essa emerge il principio per cui il contratto di anticipazione è forgiato attualmente come negozio nel quale la causa specifica è costituita dall'intento di porre a disposizione di un soggetto parte del valore delle cose da questi costituite a garanzia in favore del sovventore. Naturalmente il valore viene inteso come valore economico in senso lato e quindi dipendente tanto dalla consistenza fisica delle cose quanto dalle condizioni particolari del mercato.

Tale elemento causale di correlazione tra la norma messa a disposizione del sovvenuto e il valore delle cose date in pegno è oggi richiesto come costantemente presente per tutta la durata del contratto. Con riferimento ad esso la banca ha la facoltà di richiedere addebitore il versamento dei cosiddetti supplementi di scarto e in mancanza a procedere all'immediata liquidazione dell'operazione e alla realizzazione, ove non intervenga la restituzione della somma, secondo le norme della vendita forzata delle cose conferite in pegno (art. 2804 del c.c. e art. 2797 del c.c.).

Per effetto della diminuzione di valore della garanzia il creditore pignoratizio ha la facoltà di chiedere il supplemento di scarto, con diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci date in pegno. Ciò non si oppone a che, ove possibile, per la non ancora intervenuta totale utilizzazione della somma concessa e accreditata al sovvenuto, la banca invece di chiedere un supplemento di garanzia proceda alla riduzione dell'apertura del credito, o in altre parole alla diminuzione dell'accreditamento.

La richiesta del supplemento di scarto deve essere accompagnata dall'esplicita diffida che ove esso non avvenga si procederà alla vendita degli oggetti del pegno. Con questa regola il legislatore vuole che in ogni caso la richiesta di integrazione, nei termini d'uso o convenzionali, debba intervenire mediante specifica notificazione, e ciò contrariamente a quanto era praticato in alcune polizze di anticipazione in cui si stipulava l'esonero della banca da ogni obbligo di notifica e di termini per procedere al versamento del supplemento di scarto. È qui evidente la preoccupazione del legislatore di sottrarre il debitore da ogni improvvisa, e come tale vessatoria, richiesta dalla banca a carico del sovvenuto.

Infine si è unificata, con la clausola positiva in ordine alla diminuzione del valore del pegno di almeno 1/10 rispetto a quello rappresentato al momento della conclusione del contratto, le diversità intercorrenti tra le diverse condizioni d'affare poste dai diversi istituti di credito. E ancora, nel capoverso dell'articolo, attribuendosi alla banca il diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto dalla vendita, viene implicitamente sancito lo scioglimento definitivo del contratto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1850 Codice Civile

Cass. civ. n. 1753/1974

L'anticipazione bancaria č una sottospecie di apertura di credito, caratterizzata dal fatto che essa č necessariamente accompagnata da una garanzia reale. Il venir meno del rapporto di proporzionalitā tra le somme anticipate ed il valore della garanzia con conseguente diminuzione di quest'ultima, attribuisce alla banca la facoltā di chiedere un supplemento di garanzia; ma il mancato esercizio di tale facoltā non trasforma la natura del contratto. In tema di anticipazione bancaria, il realizzo, da parte della banca, dei titoli ricevuti in pegno ed il versamento del relativo importo sul conto corrente del cliente, importa la chiusura del rapporto che, col venir meno della garanzia pignoratizia, non ha possibilitā di rimanere in vita.

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