(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
573 Nell'articolo 669 ho modificato la formulazione dell'articolo 599 del progetto del 1936, che aveva riportato il testo integrale dell'articolo 1792 cod. civ. senza evitarne i difetti.
Il codice, infatti, enunciando la possibilità di costituire la rendita vitalizia tanto sulla vita di colui che somministra il prezzo, quanto su quella di un terzo che non ha il diritto di goderne, sembrava volesse identificare colui che dà il corrispettivo della rendita con colui che ha il diritto di goderne, mentre può essere beneficiario di una rendita anche colui che non ha somministrato il cosiddetto prezzo.
Per quanto una indagine approfondita sul senso della norma avrebbe potuto evitare ogni equivoco, tuttavia è opportuno ricondurre l'articolo a una più precisa dizione e così ho affermato che il contratto vitalizio può essere costituito tanto per la durata della vita di colui che ha il diritto di goderne quanto per la durata di quella di altra persona. Il riferimento a colui che somministra il prezzo è stato soppresso qui come nell'articolo 601 del progetto del 1936 (articolo 671 del presente progetto) per accentuare l'irrilevanza di una scissione tra beneficiario e costituente della rendita; mentre, indicando genericamente una qualsiasi persona come beneficiario, si è intesa ammettere la libertà delle parti di costituire la rendita anche per la durata della vita del debitore di essa.