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Articolo 1806 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Stima

Dispositivo dell'art. 1806 Codice Civile

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Ratio Legis

Il legislatore presume che il comodato c.d. stimato comporti l'accollo del rischio a carico del comodatario.

Spiegazione dell'art. 1806 Codice Civile

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile. Perimento della cosa stimata

Il testo di questo articolo, a parere della dottrina, è uno dei più oscuri e imbarazzanti. Alla base c'è un noto passo del Digesto (« Et si forte res aestimata sit, omne periculum praestandum ab eo qui aestimationem se praestaturum recepit»), che è stato variamente interpretato: c'è chi ha visto nella stima un automatico aggravamento di responsabilità, chi la trasformazione del comodato in vendita, chi una vendita condizionata alla perdita della cosa. Secondo la dottrina maggioritaria alla aestimatio deve essere congiunto un patto speciale (se praestaturum recepit) di pagare la stima in ogni caso, anche di perdita per fortuito, il che equivarrebbe ad una assunzione di rischio. Sarebbe quindi questo patto che parte della dottrina (Ferrini) sostiene possa essere anche non espresso e deducibile dalle circostanze, e non la stima, che addosserebbe al comodatario il fortuito, in caso di perdita.

Più che altro per un'inesatta interpretazione delle fonti, si sarebbe giunti alla regola - non risparmiata da critiche – che è stata riprodotta dal nuovo codice, per cui nella stima si vedrebbe un'implicita (convenzione di) assunzione di rischio da parte del comodatario, per ogni caso di perdita della cosa, anche se fortuita.


Patto contrario

Sennonchè, l'art. 1806 non ha più riprodotto la formula terminale del vecchio 1811 (« qualora non vi sia patto in contrario »), e neppure quella analoga usata nell'art. 646 del libro delle obbligazioni (« salvo patto contrario »). E la ragione che inutilmente si ricercherebbe nei lavori preparatori - non s'intende, perchè non si può pensare - senza offesa ai principi - che quella che, col vecchio codice, era una presunzione iuris tantum - per giunta non sorretta da valide ragioni, nè storiche nè intrinseche - sia diventata addirittura presunzione iuris de iure. Si ritiene quindi che l'inciso sia stato omesso, perché creduto (non si sa con quanto fondamento) superfluo, e comunque non si dubia che le parti abbiano piena possibilità di chiarire, non solo mediante convenzione espressa, ma anche per fatti concludenti, che la stima non induce assunzione di rischio per ogni caso di perdita della cosa comodata.


Nozione di stima

Inoltre, si ritiene che - per aversi responsabilità illimitata del comodatario - sia necessaria una vera e propria stima - se non con l'opera di periti come taluno pretende - certo con l'intenzione, nelle parti, di determinare, non semplicemente d' indicare per accidens, il valore delle cose date a comodato.

In secondo luogo, anche perché la stima si riferisce al valore totale e non parziale, si reputa che l'assunzione del rischio si riferisca alla perdita, e non al caso di semplice deterioramento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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