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Articolo 1800 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro

Dispositivo dell'art. 1800 Codice Civile

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito [1766](1).

Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle(2). In questo caso si applicano le norme del mandato [1703].

Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [1574].

Note

(1) In particolare, il sequestratario non acquista la proprietà delle cose in quanto trattasi di deposito regolare (1766 c.c.). Tuttavia, se il contratto ha ad oggetto denaro o beni fungibili, si può ritenere configurabile anche un deposito irregolare (1782 c.c.).
(2) Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui sia controversa la spettanza di un immobile o di titoli di credito (1992 c.c.) prossimi alla scadenza.

Ratio Legis

La norma è volta ad indicare gli obblighi che gravano sul sequestratario, dai quali dipende l'applicazione delle norme dettate in tema di deposito (1766 ss. c.c.) e mandato (1703 ss. c.c.). Il limite di cui all'ultimo comma è volto ad evitare un compressione eccessiva della libertà contrattuale di colui che risulterà vittorioso nella controversia.

Brocardi

Sequester dicitur, apud quem plures eandem rem, de qua controversia est, deposuerunt

Spiegazione dell'art. 1800 Codice Civile

L'attività del sequestratario

L'attività del sequestratario è definita come attività di custodia e di amministrazione.
In linea generale non si può dire che tali due specie possano unificarsi in un unico concetto ed anche il codice ha voluto tenerle distinte. La custodia, che pure si risolve in un fare, ha esclusivamente uno scopo statico rispetto al suo oggetto, di cui mira semplicemente ad assicurare lo status quo; l'amministrazione è, invece, in funzione dinamica dello stesso e involge una potestà discrezionale di gestione, relativa alla normale attivazione economica del bene.

È peraltro vero che nel s. c. l'amministrazione assume un particolare aspetto e precisi limiti in funzione dello scopo cautelare per cui è concessa. In vista di tale comune denominatore con l'attività di custodia essa tende a confondersi con questa ed a minimizzare la propria differenza dalla stessa, sotto specie di conservazione.
I diversi atteggiamenti di custodia o di amministrazione che il sequestratario assumerà saranno pertanto giustificati e legittimati solo in ordine a tale scopo e in relazione alla natura del bene ed alle circostanze. Sarà inutile riscontrare nei singoli casi se essi ricadono sotto un'attività di custode o di amministratore. Ugualmente inutile la distinzione tra un'amministrazione ordinaria ed una straordinaria.
Il codice, richiamando per l'una o l'altra attività due diversi gruppi di norme (quelle del deposito per la custodia e quelle del mandato per l'amministrazione), ha seguito uno schema troppo rigido ed astratto, che non tiene sufficientemente conto dell'autonomia unitaria della funzione cautelare del sequestratario e della particolare esigenza della sua discipline. Dire, ad esempio, che per l'amministrazione del sequestratario si applicano le norme del mandato, può non significare alcunché. Indubbiamente i sequestranti possono attribuire al sequestratario uno specifico mandato per l'amministrazione della cosa. È in tal caso evidente che egli rimane vincolato secondo le norme deter­minate dai mandanti. Ma la funzione dell'art. 1800 è proprio quella di supplire ad una manifestazione di volontà delle parti
circa i limiti ed il contenuto dell'amministrazione.

Allora come richiamare il mandato, che presuppose una determinazione convenzionale del contenuto degli atti che il mandatario è legittimato a compiere? Quale sarà il limite del potere e dell'obbligo del sequestratario, di fronte ad una contrastante volontà dei sequestranti circa un'attività di amministrazione che, al momento del negozio, essi non determinarono, o determinarono solo in parte?
La risposta (cfr. commento art. prec.) può essere data solo svincolando il sequestratario dalla figura di semplice mandatario o rappresentante, e considerandolo invece investito dalle parti di un potere di conservazione della cosa, in vista dell'esito della controversia; di un ufficio di diritto privato che egli assume in proprio ed al cui discrezionale svolgimento costituiscono successivi limiti la volontà concorde dei sequestranti, la legge e lo scopo cautelare in funzione del quale poteri sono attribuiti.
La legge interviene con due particolari disposizioni: da una parte conferendo al sequestratario la facoltà di alienare la cosa se vi è imminente pericolo di perdita o di gravi deterioramenti, dall'altra limitando la facoltà di locare la cosa per un tempo non superiore a quello stabilito per le locazioni a tempo indeterminato. L'una e l'altra disposizione si sarebbero facilmente ed ugualmente dedotte dalla natura del contratto.

I limiti dell'azione del sequestratario convenzionale e del sequestratario giudiziale, quando non siano diversamente estesi dalle rispettive fonti costitutive (convenzione o provvedimento), appaiono dunque sostanzialmente uguali, essendo il potere discrezionale in funzione dell'identico scopo.
Come il codice di procedura civile ha giustamente rinunciato a precisare i poteri del sequestratario giudiziale e del custode, dovendo l'indagine degli stessi essere condotta «caso per caso, essendo intuitivo che la sfera di essi è in diretta relazione con la natura, destinazione, entità delle cose sottoposte al sequestro», così un'elencazione dei poteri specifici del sequestratario sarebbe sempre incompleta ed incerta in relazione ai singoli casi. Si potranno comunque utilmente consultare quelle che sono state fatte dalla dottrina a proposito del sequestratario diziale.

I poteri del sequestratario devono essere esercitati con la diligenza media «del buon padre di famiglia». Ciò ai fini della responsabilità che incombe sul sequestratario, dal momento che il loro esercizio costituisce anche un dovere. Ma la responsabilità si attenua per il caso che il contratto sia stato stipulato a titolo gratuito (art. 1768, 2° comma).


La situazione della cosa soggetta a sequestro

Il fatto che il sequestratario eserciti propri poteri sulla cosa, non toglie senz'altro validità ed efficacia agli atti dei singoli sequestranti sulla cosa stessa. Quanto alla loro validità fra le parti (sequestrante e terzo) essi non soffrono limite al di fuori di quello che deriva dalla effettiva legittimazione del sequestrante per la loro conclusione (legittimazione che di regola verrà accertata a controversia finita); quanto alla loro efficacia immediata troveranno ostacolo nel precostituito vincolo cautelare sulla cosa e, perciò, nei poteri che il sequestratario può sulla stessa esercitare al fine cautelare; sopratutto nel suo possesso.

La situazione della cosa soggetta a s. c. è dunque, anche ai fini degli atti di disposizione che in ordine alla stessa ponga in essere l'uno o l'altro dei sequestranti, la stessa della cosa soggetta a sequestro giudiziale e, perciò, con successivo riferimento la medesima della cosa pignorata. Per il che è ancora necessario un rinvio. La particolarità della forma convenzionale della cautela importa solo che l'atto di disposizione compiuto concordemente da tutti i sequestranti spieghi immediatamente la sua efficacia; ciò per la subordinazione e la stretta dipendenza del potere del sequestratario dalla comune volontà dei sequestranti. E ciò conferma ancora una volta la rilevanza privata del s. c.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

563 L'art. 654 apporta all'art. 650 del progetto del 1936 alcune precisazioni concettuali.
Ho stabilito, cioè, che per la custodia il sequestratario è soggetto alle norme del deposito. Ciò anzitutto allo scopo di chiarire che la diligenza del sequestratario è quella di un buon padre di famiglia, con le dovute attenuazioni nel caso di custodia a titolo gratuito; e all'ulteriore scopo di applicare al sequestro anche ogni modalità di quell'obbligo di custodire (esempio, art. 639) che è nell'essenza del deposito.
Nel 2^ comma dell'art. 654 ho previsto la facoltà del sequestratario di alienare le cose affidategli, nell'ipotesi di pericolo di perdita o di grave deterioramento di esse. Ho così reso più preciso l'obbligo fatto dall'ultimo comma dell'art. 650 del progetto del 1936; ma ho soggiunto che, quando il sequestratario usi della eccezionale facoltà di alienazione, non ha soltanto l'obbligo di curare il maggior vantaggio degli interessati, come ha creduto la Commissione reale, ma anche quello di dar loro al più presto notizia dell'alienazione stessa.
Quanto all'obbligo di amministrare fatto dall'art. 650 citato ho chiarito che le regole del mandato si applicano solo all'amministrazione e non a tutto il rapporto contrattuale, come poteva apparire dalla formulazione del progetto del 1936.
I poteri di amministrazione spettanti al sequestratario sono ristretti, e pertanto egli non può consentire locazioni di durata superiore a quella stabilita per le locazioni senza determinazione di tempo (ultimo comma dell'art. 654).

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