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Articolo 1792 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Intestazione e circolazione dei titoli

Dispositivo dell'art. 1792 Codice Civile

La fede di deposito [1790] e la nota di pegno [1791] possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata (1).

Note

(1) Dal momento della emanazione di tali documenti i diritti sui beni cui essi si riferiscono si possono esercitare solo mediante i titoli stessi.

Ratio Legis

La norma indica, insieme all'art. 1793 c.c., la funzione principale della nota di deposito e della fede di pegno cioè quella di con sentire la circolazione delle merci cui si riferiscono (1790, 1791 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1792 Codice Civile

Intestazione dei titoli

L'art. 1792 dispone che la fede di deposito e la nota di pegno possono essere intestate al nome del depositante o di un terzo da questi designato; prenditore può essere qualsiasi terzo, escluso soltanto l'esercente del magazzino (che del resto non è, in senso proprio, terzo). Ambedue i titoli debbono essere intestati al nome della stessa persona, come risulta sia dall'art. 1791, secondo cui i due titoli debbono recare le stesse indicazioni, sia, e soprattutto, dall'art. 1794, secondo il quale il pegno è costituito dalla prima girata, onde l'intestazione originaria della nota ad un nome diverso da quello del prenditore della fede sarebbe un nihil agere; né sembra ipotizzabile, per assoluta estraneità al sistema positivo, che ad un siffatto prenditore competa, in luogo del diritto di pegno, un potere di costituirlo in favore di terzi.


Circolazione dei titoli

Lo stesso art. 1792 fissa inderogabilmente la legge di circolazione dei titoli di deposito, disponendo che essi sono trasferibili congiuntamente o separatamente, mediante girata.

Quando i due titoli circolano congiuntamente, il loro possesso attribuisce tutti i diritti reali e contrattuali, senza alcuna limitazione; nel caso contrario, invece, il possesso della nota di pegno conferisce il diritto reale di pegno sulle merci, in relazione al quale rimane limitato il diritto del possessore della sola fede di deposito. Nella circolazione può entrare, come giratario del doppio titolo o di uno solo, anche l'esercente del magazzino.

La girata è regolata, in linea di massima, dalle norme generali sulla circolazione dei titoli all'ordine, poste dagli articoli 2008 segg.. Di particolare va osservato:
a) che l'obbligazione di garanzia del girante, esclusa in via dispositiva, come effetto della girata, dall'art. 2012, sussiste invece in favore del possessore della nota di pegno, giusta l'art. 1797;
b) che anche per i titoli di deposito è ammissibile la girata in bianco, disciplinata dal capoverso dell'art. 2011, non ostandovi le ragioni che si oppongono all'emissione in bianco;
c) che è ammissibile la girata in garanzia, con gli effetti di cui all'art. 2014, non solo del doppio titolo, ma anche della sola fede di deposito: la quale girata risponde alla funzione pratica di consentire al depositante, che abbia già ottenuto un'anticipazione su girata della nota di pegno fino a concorrenza di una parte del valore delle merci, di ottenere un'altra anticipazione sul valore residuale. In senso contrario si è osservato che la legge riconosce un solo modo per costituire in pegno le merci depositate, avendo predisposto all'uopo un titolo apposito, e che il concorso dei due diritti di garanzia intralcerebbe le operazioni dei magazzini generali. Ma esattamente si è risposto che "con la girata in garanzia della fede di deposito si costituisce in pegno il titolo rappresentativo della merce e non la merce stessa; quindi il possesso che viene trasferito al creditore pignoratizio, necessario e sufficiente per costituire a favore di lui il diritto reale di pegno, è il possesso del titolo mediante la forma caratteristica della girata in garanzia. Naturalmente il giratario in garanzia, potendo esercitare in modo autonomo e nel proprio interesse i diritti inerenti al titolo (all'infuori di quello di girarlo con effetti traslativi), può ritirare le merci depositate (secondo l'art. 1793) e trasferire così il suo diritto di pegno dal titolo sulle merci ritirate. E poiché per ritirarle deve depositare presso i magazzini il capitale e gli interessi del debito per cui fu girata la nota di pegno l'articolo citato 3° comma, nessun conflitto può verificarsi tra il giratario in garanzia della fede di deposito e il giratario della nota di pegno».­ Si può ora aggiungere che, di fronte al riconoscimento legislativo dell'ammissibilità in via di principio della girata in garanzia (art. 2014, citato), l'asserita deroga per la fede di deposito appare mancante di base testuale;
d) che, in conseguenza, non v'è nessuna ragione per ritenere inammissibile la girata fiduciaria della fede di deposito a scopo di garanzia, come a scopo di incasso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1792 Codice Civile

Cass. civ. n. 1859/1974

Ai fini dell'opponibilità delle eccezioni da parte del depositario, la posizione del terzo, originario intestatario della fede di deposito e della nota di pegno per designazione del depositante, non è equiparabile a quella del semplice giratario dei titoli medesimi, perché il «terzo designato», ancorché non direttamente partecipe del negozio tra depositante e depositario, si inserisce sin dall'inizio nel meccanismo negoziale dei titoli dei quali è primo prenditore.

Cass. civ. n. 1120/1969

L'esistenza di norme particolari sulla circolazione dei titoli rappresentativi della merce depositata presso magazzini generali non esclude l'applicazione alla merce stessa delle norme comuni concernenti le cose mobili e, quindi, anche di quelle sul pegno. Pertanto, deve ammettersi che la costituzione in pegno delle cose depositate presso i magazzini generali possa avvenire anche con la girata e la consegna al creditore della relativa fede di deposito unita alla nota di pegno, girata e consegna che comportano l'attribuzione del possesso delle merci al giratario. Né, in caso di prima ed unica girata, assume particolare rilievo, nei confronti dei creditori del girante, la circostanza che la girata della fede di deposito unita alla nota di pegno sia fatta o non con la specificazione «per garanzia», dato che fra girante e giratario (e loro aventi causa) è sempre ammissibile la prova della vera causa del trasferimento.

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