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Articolo 1791 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nota di pegno

Dispositivo dell'art. 1791 Codice Civile

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno (1), sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

Note

(1) Tuttavia, essi possono circolare separatamente in quanto la nota di pegno svolge anche una funzione autonoma e diversa da quella svolta dalla fede di deposito (v. 1790 c.c.).

Ratio Legis

La funzione della nota di pegno è, come quella della fede di deposito (1790 c.c.), agevolare la circolazione della merce la cui proprietà è trasferita mediante trasferimento dei titoli (v. 1792 ss. c.c.). Inoltre, essa agevola la possibilità di ottenere finanziamenti costituendo sui beni stessi un pegno con il conseguente diritto di farli vendere e soddisfarsi sul ricavato (2784 ss. c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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