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Articolo 1789 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Vendita delle cose depositate

Dispositivo dell'art. 1789 Codice Civile

I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita [1470] delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall'articolo 1515.

Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Ratio Legis

Il potere di vendita è volto ad evitare che il depositario possa subire un danno dal prolungato deposito delle merci (ad esempio nel caso di merce il cui deperimento può ripercuotersi anche su altri beni deperibili depositati). Nel caso di contratto a tempo indeterminato esso rappresenta una sorta di recesso che si spiega con il principio, accolto in via generale dal codice, per cui non sono opportuni rapporti obbligatori senza limite di tempo (v. 1373 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1789 Codice Civile

Vendita delle cose depositate

La vendita delle cose depositate a cura dei magazzini generali, può essere volontaria o forzata.
È volontaria quando ha luogo la richiesta del titolare del diritto alla restituzione delle merci; ma anche in questo caso il provvedervi costituisce un obbligo per i magazzini, rientrando tra le funzioni istituzionali di essi.
La vendita forzata, cioè indipendente dalla volontà del detto titolare, ha luogo invece per iniziativa dello stesso esercente o del possessore della nota di pegno, ai sensi dell'art. 1796, quando non sia stato soddisfatto del credito garantito alla scadenza ed abbia levato protesto a norma della legge cambiaria, decorsi otto giorni dalla scadenza.

Diversa, nelle varie ipotesi, è la figura giuridica dei magazzini generali che procedono alla vendita. Nel caso di vendita volontaria, nessun dubbio che essi assumano la veste di mandatario, normalmente senza rappresentanza, soggetto alle norme di cui agli articoli 1703 segg.; nel caso di vendita forzata promossa dal possessore della nota di pegno, sembra più congrua la figura del titolare di un munus publicum, che agisce a tutela degli interessi di tutti gli eventi diritto; se, infine, si tratti di vendita promossa dallo stesso esercente, questi cumula la figura del contraente che agisce per la tutela delle proprie ragioni con quella del titolare di un munus publicum.
La vendita si svolge sempre col sistema dei pubblici incanti; quando sia forzata, va effettuata con le modalità stabilite dall'art. 1515 del codice.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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