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Articolo 1785 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nullitā

Dispositivo dell'art. 1785 quater Codice Civile

(1)Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

Ratio Legis

La norma è volta ad evitare che l'albergatore si obblighi ad una prestazione per lui priva di conseguenze giuridiche (v. 1229 c.c.). La sua formulazione, particolarmente ampia, vuole scongiurare anche i patti che tendano indirettamente allo scopo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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