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Articolo 1785 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Obbligo di denuncia del danno

Dispositivo dell'art. 1785 ter Codice Civile

(1)Fuori del caso previsto dall'articolo 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato(2).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.
(2) Sul depositario incombe un onere, cui egli è tenuto per evitare la decadenza. Alla sua denuncia può essere equiparata la conoscenza che l'albergatore abbia avuto "aliunde" dell'evento.

Ratio Legis

La norma impone al depositario l'onere di denunciare senza ritardo il danno al bene al fine di non creare un periodo di incertezza troppo lungo per l'albergatore e di consentire a quest'ultimo di porre rimedio tempestivamente all'evento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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