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Articolo 1650 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Morte dell'affittuario

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 1650 Codice Civile

Articolo abrogato dall'articolo 29, l. 11 febbraio 1971, n. 11.

[Nel caso di morte dell'affittuario, fermo quanto e disposto dall'articolo 1627, il locatore puo sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.]

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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