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Articolo 1638 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Espropriazione per pubblico interesse

Dispositivo dell'art. 1638 Codice Civile

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto(1).

Note

(1) L'indennità è percepita dal concedente ma ne ha diritto l'affittuario: se così non fosse si creerebbe un indebito arricchimento (2041 c.c.) in quanto il concedente ha diritto anche all'affitto.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che l'affittuario ha diritto al godimento pieno e libero del bene (1615, 1571 c.c.) e che il legislatore vuole evitare un indebito arricchimento (2041 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1638 Codice Civile

Diritti dell'affittuario in caso di espropriazione

Il diritto dell'affittuario si esercita nei confronti del locatore e consiste nel richiedere l'indennizzo per il mancato godimento della cosa locata.. Nessuna azione ha invece l'affittuario verso l'ente espropriante.
Disposta l'espropriazione per pubblico interesse, tale evento di forza maggiore fa cessare la locazione con la data in cui l'espropriazione eseguita non già immediatamente. Fino a che l'espropriazione non è materialmente eseguita, è sempre possibile il godimento della cosa, per cui ii diritto all'indennità non spetta per il periodo di abbandono anticipato del fondo, dipendendo in tal caso il mancato godimento dal fatto volontario dell'affittuario.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

436 Per il caso di espropriazione per pubblica utilità, anche se esplicantesi in una semplice occupazione, ho attribuito al conduttore il diritto di ottenere dal locatore quella parte di indennità che l'ente espropriante versa a titolo di risarcimento per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto (art. 480); come chiarisce il testo dell'articolo 480, questo diritto non esclude la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, a seconda che l'espropriazione dà luogo a perimento totale o parziale.

Massime relative all'art. 1638 Codice Civile

Cass. civ. n. 5381/2006

L'affittuario o altro titolare di diritti personali di godimento sull'immobile espropriato, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 17 legge n. 865 del 1971, che riconosce il diritto all'indennità aggiuntiva a favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del fondo, può pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte d'indennità a lui spettante, e può anche agire con opposizione alla stima e intervenire nell'analogo giudizio proposto dal proprietario espropriato (e tale intervento presenta i connotati dell'intervento autonomo), pur se il pregiudizio lamentato può trovare ristoro, per il principio di unicità, sull'indennità di esproprio, la cui entità è determinata esclusivamente in relazione al valore del terreno, quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, senza che possa assumere rilevanza il pregiudizio del conduttore di non poter svolgere ulteriormente la precedente attività.

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