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Articolo 1628 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Durata minima dell'affitto

Dispositivo dell'art. 1628 Codice Civile

(1)(2)Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.

Note

(1) La norma deve ritenersi abrogata ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 che hanno soppresso l'ordinamento corporativo.
(2) Si vedano gli articoli 1, comma 2, e 22, L. 3 maggio 1982, n. 203, che prevedono un periodo minimo di durata di quindici anni, e l'art. 1616 c.c. in ordine alla durata massima.

Ratio Legis

Il legislatore ha introdotto la norma in esame al fine di garantire la continuità nella produzione del bene, a favore sia dell'affittuario che delle esigenze della produzione.

Spiegazione dell'art. 1628 Codice Civile

Durata minima dell'affitto

L'affitto dei fondi rustici è la piu importante delle locazioni di beni produttivi. Anche quando il canone consiste in una quota di prodotti, l'affitto del fondo rustico è sempre un contratto di scambio e il conduttore è autonomo e indipendente nella gestione del fondo assunto. In ciò la differenza dalla mezzadria che era un contratto associativo diretto alla costituzione dell'impresa agricola e in cui li lavoro del colono era subordinato alla direzione tecnica del concedente.

La durata minima è commisurata alle esigenze dell'agricoltura e della produzione in genere che riceverebbero un pregiudizio da una successione di rapporti contrattuali i quali influirebbero sui criteri di coltura e quindi sul rendimento del fondo. La durata minima fissata si sostituisce alla clausola difforme apposta dalle parti, senza che sia necessaria una pronuncia dell'autorità giudiziaria che ciò dichiari.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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