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Articolo 1608 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Garanzie per il pagamento della pigione

Dispositivo dell'art. 1608 Codice Civile

Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti [2764] o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione(1).

Note

(1) La norma è scarsamente applicata. Essa prevede la possibilità per il conduttore di fornire una garanzia del proprio adempimento mediante versamento di una somma ovvero ammobiliando la casa.

Ratio Legis

La norma pone una garanzia a favore del locatore.

Spiegazione dell'art. 1608 Codice Civile

Obbligo dell'arredamento. Scopo della norma

L'obbligo dell'inquilino di rifornire la casa non mobiliata di mobili sufficienti a garentire il pagamento delle pigioni risale alle fonti romane che facevano parola di un pegno taciuto su quanto era stato introdotto nella casa. Ma a differenza di quanto stabilivano le leggi romane per le quali la garanzia importava un'ipoteca che il locatore conservava erga omnes, nel code civil e nelle leggi successive che da quello sono derivate il pegno è limitato alla presenza dei mobili nella casa.

Data la nozione di pegno quale è contenuta nell'art. 2784 del codice e i requisiti della specialità e del possesso (art. 2786) che gli sono propri, il diritto del locatore appare estraneo al concetto di pegno ed è piu esatto quindi parlare di misura legale conservativa o cautelare, come ha mostrato di intendere il legislatore il quale, parla dell'introduzione nella casa di mobili sufficienti come di una fra le "altre garanzie" idonee ad assicurare il pagamento della pigione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1608 Codice Civile

Cass. civ. n. 2622/1983

La domanda con la quale il locatore richiede l'attribuzione del deposito cauzionale, effettuato dal conduttore in funzione di garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi incombenti a suo carico, qualora non possa essere ritenuta conseguenziale — per non essere il deposito stesso commisurato all'entità del corrispettivo dovuto — alla domanda di quantificazione del canone, resta soggetta alla disciplina ordinaria della competenza per valore.

Cass. civ. n. 1952/1980

L'obbligo del locatore di depositare in un conto bancario vincolato la cauzione versata dal conduttore, con accreditamento a quest'ultimo degli interessi maturati, previsto dall'art. 9 della L. 26 novembre 1969, n. 833, ha carattere imperativo, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la predetta cauzione, mediante i frutti, possa tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione. Ne consegue la nullità della clausola contrattuale che autorizzi il locatore a trattenere presso di sé il deposito cauzionale.

Cass. civ. n. 646/1980

In tema di locazione, il deposito cauzionale versato dal conduttore ha carattere di pegno irregolare, in quanto la somma corrisposta a quel titolo passa in proprietà del locatore, e, una volta venuta meno, in forza dell'art. 4 della L. n. 841 del 1973 (che ha fissato in due mensilità di canone l'importo massimo di esso), la funzione di deposito per una parte della somma versata, il diritto del conduttore alla restituzione sorge dalla data della richiesta.

Cass. civ. n. 2523/1977

Giustamente il giudice del merito dichiara cessata la materia del contendere in una causa di risoluzione della locazione per avere l'inquilino, attraverso l'asportazione del mobilio, sottratto le garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione, quando il locatore abbia in altro giudizio ottenuto lo sfratto per morosità.

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