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Articolo 1548 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 1548 Codice Civile

Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito [1992] di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine [1551] stabilito(1), la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato(2) o diminuito nella misura convenuta(3).

Note

(1) Normalmente sono le parti a fissare il termine e per esse si presume essenziale (1457 c.c.). In mancanza di fissazione si determina in base agli usi commerciali.
(2) L'aumento costituisce l'ipotesi normale e configura il riporto.
(3) In tal caso si parla di deporto. Se il prezzo corrisposto è uguale si parla di riporto alla pari.

Ratio Legis

Il contratto di riporto può essere stipulato per soddisfare varie esigenze: quella del riportato di procurarsi denaro a condizioni meno onerose di quelle proprie del mercato di credito ovvero quella del riportatore di esercitare i diritti di voto inerenti le azioni o, infine, quella di una o dell'altra parte di speculare sulle possibili variazioni di valore dei titoli stessi (v. 1531 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1548 Codice Civile

Definizione

L'articolo 1548 traccia una definizione del contratto valevole a delinearne il tessuto organico unitario, caratterizzato dal succedersi di due fasi inversamente traslative ed interdipendenti. Definizione che coglie veramente il carattere del contratto.


Soggetti

Per la designazione dei soggetti contraenti, il legislatore ha utilizzato i termini di riportato e riportatore. Ciò risponde alla configurazione autonoma, sui genesis, del rapporto, e vale per una maggior precisazione funzionale.


Oggetto

Sono i titoli di credito. Titoli nominativi, all'ordine ed al portatore.


Funzione

Funzione intrinseca oggettiva del rapporto è quella del trasferimento in proprietà dei titoli al riportatore, verso il trasferimento a scadenza di altrettanti titoli della stessa specie dal riportatore al riportato. Trasferimento in proprietà, secondo l'espressione della legge; il ché importa trasferimento definitivo, godimento pieno e disponibilità assoluta dei titoli, salvo l'obbligo della restituzione del tantundem a scadenza.
Quanto alla disponibilità essa è perfetta, a titolo dominicale, onde il riportatore può valersi dei titoli per qualsiasi uso: vendita, pegno, dazione in cauzione; il riportatore, se in buona fede, può respingere come padrone l'eventuale rivendica che ne facesse l'ex proprietario derubato. In caso di fallimento del riportatore, non sarebbero i titoli rivendicabili dal riportato, tuttoché esistenti nel di lui patrimonio, ecc.

Come movente soggettivo di questa obbiettività traslativa e ritraslativa, sta poi la causa o funzione economica del contratto che è complessa, con riguardo sia al riportato che al riportatore. Tale interesse può essere paritario, perfettamente convergente (riporto alla pari), ma più spesso vi prevale quello dell'uno o dell'altro contraente, con naturale ripercussione sul tasso. Ed è pregio della definizione del codice l'aver contemplato questo duplice possibile atteggiamento.


Prezzo

L'art 1548 contempla un prezzo unico, conforme alla unità del rapporto, prezzo che deve essere stipulato a proposito del primo trasferimento, e che viene come tale rimborsato alla scadenza, in occasione del secondo.
Tuttavia, per non astrarre il diritto dalla realtà, è stato ammesso, come una possibilità, che il prezzo di rimborso venga aumentato o diminuito a seconda della volontà delle parti, come perfezionata all'atto della stipulazione. Con ciò non è un nuovo prezzo che si determina, regolato sulle previsioni di quello che possa essere il mercato alla scadenza del termine, ma è sempre il prezzo originario, che subisce semplicemente la maggiorazione o la diminuzione di un tasso, che rappresenta il corrispettivo o il premio del servizio prestato, a seconda dell'interesse di chi lo ricerca. E la formula del codice appare tale, appunto, da contemplare tutte le possibilità della pratica, per cui il rapporto può variamente atteggiarsi. Nel senso che all'ipotesi ideale, ma rara, della convergenza perfetta, in pari misura, dell'interesse delle parti all'operazione, per cui nessun tasso deve essere corrisposto (riporto alla pari), si contrappongono quelle del riporto tipico o normale, in cui prevale l'interesse del riportato a procurarsi denaro liquido, e del deporto, in cui, più raramente è il capitalista che tende alla disponibilità di titoli per impiegarli temporaneamente ai propri fini. Ed a seconda, appunto, della ricorrenza dell'una o dell'altra di queste situazioni, si avrà maggiorazione o diminuzione del prezzo.


Termine

Vige il principio dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod. civ.). La legge parla infatti semplicemente di termine stabilito, riportandosi per la sua concreta determinazione alla volontà delle parti, in una materia, d'altro canto, nella quale non ricorrono limiti estrinseci per l'effetto di leggi speciali o di norme generali indirette.

In mancanza di determinazione contrattuale, il termine resta tuttavia regolato dagli usi (mercantili, di borsa). E il termine è normalmente a fine corrente o a fine prossimo, in coincidenza con le liquidazioni di borsa.


Forma

Non è prescritta alcuna forma speciale.
Valgono, pertanto, in materia i principi generali. Per cui può escludersi, anzitutto, la necessità dell'atto scritto ad substantiam, non incidendo l'oggetto del riporto in alcuno di quelli indicati (tassativamente) nell'art. 1350 cod. civ. E quanto alla prova — e particolarmente alla prova testimoniale e per presunzioni — vale la regola generale posta nell'art. 2721, informata al criterio del valore, con i temperamenti (art. 2374) e divieti (artt. 2722-2733) ivi previsti. Va osservato, peraltro, che, trattandosi di un contratto posto in essere normalmente fra commercianti, tornerà di regola applicabile 11 disposto del capoverso art.2721, per cui l'autorità, giudiziaria può consentire la prova testimoniale anche oltre il limite legale di valore, in relazione, fra l'altro, alla qualità delle parti, quale può essere appunto quella commerciale. E parimenti, trattandosi, in ipotesi, di imprese commerciali (soggette a registrazione) potrà farsi ricorso anche ai libri ed alle scritture contabili, ai sensi degli artt. 2709-2711 cod. civ..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1548 Codice Civile

Cass. civ. n. 5295/1998

Lo schema contrattuale astratto del contratto di riporto di borsa è costituito non soltanto dal paradigma normativo fissato dal codice civile, ma anche dalle disposizioni in tema di contratti di borsa e dagli usi ad essi relativi. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie contrattuale in cui il riportatore, con sede in Svizzera, aveva sostenuto che il contratto di riporto su titoli stipulato con un agente di cambio italiano doveva ritenersi concluso in Svizzera poiché, perfezionandosi il negozio de quo con «la consegna dei titoli» — art. 1549 c.c. —, tale consegna sarebbe dovuta avvenire, appunto, in territorio elvetico, sede del riportatore. La S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, ha, invece, ritenuto la legittimità della consegna dei titoli in Italia, attraverso il meccanismo della stanza di compensazione, con conseguente perfezionamento del contratto in territorio nazionale).

Cass. civ. n. 5845/1990

Il conferimento ad un istituto di credito del mandato continuativo ad eseguire operazioni speculative in borsa mediante lo strumento del cosiddetto «riporto staccato» - e cioè allo scoperto, regolandosi in contanti solo la differenza fra i prezzi di acquisto e quelli di vendita dei titoli, con la registrazione della differenza medesima nel conto corrente aperto a nome del mandante, a tale specifico fine — non può ritenersi revocato per effetto della sola inerzia del cliente che ometta la restituzione con sottoscrizione dei fissati bollati inviatigli in relazione alle operazioni compiute, esigendosi, all'opposto, un comportamento che, secondo le regole codicistiche del mandato e, più puntualmente, secondo gli usi di borsa, consenta di ravvisare la revoca del mandato stesso, come il formale invito a desistere da ulteriori operazioni, seguito dal disconoscimento specifico di quelle ciò nonostante effettuate e comunicate con l'invio dei documenti suddetti, o, quanto meno la contestazione dell'estratto del conto corrente contenente le relative annotazioni, fermo restando, comunque, che, conformemente alla caratteristica propria di operazioni siffatte, la cessazione del descritto rapporto implica la chiusura dello stesso conto ad esse strumentale, accompagnata dal pagamento dei titoli acquistati o trattenuti per successiva negoziazione.

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