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Articolo 1527 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Consegna

Dispositivo dell'art. 1527 Codice Civile

Nella vendita [1470] su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce(1) e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi [1477].

Note

(1) Ad esempio, la polizza di carico o la fede di pegno.

Ratio Legis

Con la vendita su documenti si favorisce la circolazione dei traffici giuridici in quanto si consente il trasferimento delle merci mediante trasferimento dei documenti, quali titoli rappresentativi di esse.

Spiegazione dell'art. 1527 Codice Civile

Titoli rappresentativi di merci

Codificato il principio che i titoli rappresentativi di merci (art. 1996 cod. civ.) attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo, ne discende l'altro principio già costantissimo nella prassi mercantile: che nella vendita su documenti il venditore adempie all'obbligo della consegna, rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto od in mancanza dagli usi, documenti fra i quali (s'intende, dopo la polizza di carico) il piu importante è la polizza di assicurazione. Nella comune intenzione dei contraenti, surrogandosi la somma assicurata alla cosa assicurata, si supera così il principio della nullità della vendita se già perita la cosa venduta.

La vendita su documenti (anche se già perite le cose vendute) è valida, a meno che al momento del contratto il venditore fosse a conoscenza della perdita o dell' avaria della merce e l'avesse in mala fede (art. 1529 cod. civ.) taciuta al compratore. L'art. 1527 cod. civ. dice: il venditore si libera dall'obbligo della consegna. Meglio sarebbe stato dire: adempie all'obbligo della consegna. L'obbligazione ha per fine l'adempimento, e la volontà prima dell'obbligato. La liberazione è solo conseguenza dell'adempimento.
Il venditore deve consegnare i documenti in congruo termine: l'ingiustificato ritardo autorizza il compratore a rifiutarli trattandosi di termine essenziale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

675 Delia vendita su documenti e con pagamento contro documenti. Nel disciplinare la vendita su documenti si è avuto riguardo alla sola funzione rappresentativa attribuita ai documenti medesimi, che si risolve nel farne ritenere la consegna giuridicamente equivalente alla consegna delle merci. Questa funzione è riconosciuta dagli art. 1527 del c.c. e art. 1528 del c.c.; cosicché, rimettendo i documenti rappresentativi, e quegli altri che il contratto prevede (ad esempio, polizza di assicurazione), il venditore resta liberato dall'obbligo della consegna delle merci nella loro materialità, e ha diritto al pagamento del prezzo e degli accessori. Ha diritto a tale pagamento però sempre che i titoli rappresentativi e i documenti annessi siano regolari e al completo, e qualora non risulti già dimostrato che le cose oggetto della vendita, per le loro qualità e per il loro stato, presentino anomalie rilevanti avuto riguardo agli obblighi incombenti sul venditore (art. 1528). I rischi del trasporto nella vendita di merci già in viaggio gravano sul compratore a partire dal momento della consegna al vettore, solo nel caso che le merci siano assicurate e che la polizza di assicurazione sia stata consegnata al compratore stesso (art. 1529 del c.c., primo comma): si prende in considerazione l'ipotesi di vendita successiva all'imbarco o alla spedizione, e si tiene conto del fatto che, anche quando, al momento della vendita, la cosa era già perita, la polizza di assicurazione ne rappresentava il valore, per cui non si profilerebbe mai l'ipotesi di vendita senza oggetto. La norma però non vale nel caso di malafede dell'alienante (art. 1529, secondo comma). L'art. 1530 del c.c. regola l'ipotesi in cui il pagamento del prezzo debba avvenire a mezzo banca contro presentazione di documenti. Allora (art. 1530, primo comma) il compratore è coperto, verso il venditore, dalla responsabilità della banca (obbligata principale) in ordine al pagamento del prezzo, e soltanto in via sussidiaria il compratore può essere chiamato a rispondere verso il venditore, beninteso previa constatazione, da effettuarsi nelle forme stabilite dagli usi, del rifiuto della banca di pagare il prezzo delle merci; la constatazione va fatta al momento della presentazione dei documenti da parte del venditore. Per quanto concerne la particolare forma che nella pratica è conosciuta sotto la denominazione di apertura di credito irrevocabile o confermata, e per la quale la banca resta impegnata verso il venditore a non revocare la sua promessa, il codice dispone (art. 1530, secondo comma) che le eccezioni opponibili dalla banca al venditore sono soltanto quelle dipendenti dall'incompiutezza o dall'irregolarità dei documenti e quelle relative alle condizioni alle quali essa banca si è obbligata verso il venditore. Resta cosi esclusa ogni diversa eccezione.

Massime relative all'art. 1527 Codice Civile

Cass. civ. n. 5713/1990

La vendita «su documenti», di cui all'art. 1527 c.c., postula che sia già stato rilasciato il titolo rappresentativo della merce (da parte del depositario o del vettore), e, pertanto, non è configurabile quando il contratto venga concluso prima della formazione di quel titolo.

Cass. civ. n. 3482/1987

Nella compravendita di cose su lettera di trasporto aereo, la quale integra vendita su documenti ai sensi ed agli effetti degli artt. 1527 e ss. c.c. (configurando detta lettera un titolo rappresentativo della merce), i diritti inerenti alla riconsegna della merce, e, quindi, anche il diritto di far valere l'eventuale responsabilità risarcitoria del vettore, spettano al legittimo possessore del titolo (senza necessità di girata, ove detta lettera sia al portatore, come consentito dall'art. 964 c.n.), mentre è in proposito irrilevante che il pagamento del prezzi sia avvenuto a mezzo banca, secondo la previsione dell'art. 1530 c.c., considerato che la banca medesima riceve il titolo rappresentativo in qualità di delegata al pagamento, provvedendo poi a trasferirlo al compratore-delegante.

Cass. civ. n. 4388/1976

Sia la vendita su documenti, regolata dall'art. 1527 c.c., sia la vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca di cui all'art. 1530 c.c. hanno ad oggetto merce rappresentata da titoli e si caratterizzano per il fatto che l'obbligo della consegna dei beni venduti è sostituito da quello della consegna dei titoli. La differenza fra le due ipotesi è che, nella prima, il compratore deve corrispondere il prezzo nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti (salvo patto o usi contrari), mentre nella seconda il pagamento del prezzo, dietro presentazione dei documenti, viene eseguito a mezzo banca.

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