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Articolo 1509 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Riscatto contro gli eredi del compratore

Dispositivo dell'art. 1509 Codice Civile

Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta [1314], anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa(1).

Se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.

Note

(1) Pertanto, il venditore che desidera riscattare l'intero bene deve esercitare tale facoltà nei confronti di ciascun comproprietario per la sua parte.

Ratio Legis

Il primo comma è applicazione del principio per cui in caso di pluralità di eredi l'obbligazione è parziaria, cioè ciascuno risponde dei debiti ereditari in proporzione della propria quota (752 c.c.).
Il secondo comma, invece, si spiega considerando che in base al principio di retroattività della divisione (757 c.c.) ciascun erede si considera proprietario del bene assegnatoli sin dall'apertura della divisione.

Spiegazione dell'art. 1509 Codice Civile

Riscatto contro gli eredi del compratore

Gli eredi del compratore, ciascuno per la propria parte, succedono nell' obbligazione del compratore di tollerare il riscatto, di subire cioè da parte del venditore l'esercizio della condizione risolutiva potestativa del riscatto. Perciò, sin quando la cosa venduta è indivisa fra coeredi, il riscatto contro ciascuno di essi può essere esercitato solo per quanto ciascuno è erede.
Avvenuta invece la divisione, ed attribuita ad uno solo degli eredi la cosa venduta, il riscatto può ormai esercitarsi per la totalità solo contro colui cui la cosa venduta è stata assegnata: nello stesso modo che l'azione ipotecaria del creditore si esercita contro quel solo coerede che ha avuto la cosa ipotecata o gravata di pegno: art. 754 cod. civ.


Danno

È possibile che l'erede, cui è stata assegnata la cosa venduta con patto di riscatto, abbia un danno dall'esercizio del riscatto, poiché in luogo della cosa avrà una somma di danaro.
Certo nel computo delle quote dev'essersi tenuto conto che la cosa a lui attribuita poteva essergli tolta per l'esercizio del patto di riscatto. Se se ne è adeguatamente tenuto conto, di nulla può lamentarsi i coerede assegnatario della cosa: se non se n'e tenuto conto, egli ha azione contro i coeredi se ne risente danno, entro i limiti stabiliti dall'art. 763 cod. civ. per la rescissione per lesione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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