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Articolo 1400 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Speciali forme di rappresentanza

Dispositivo dell'art. 1400 Codice Civile

Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V [2138, 2150, 2203].

Ratio Legis

La norma è espressione del principio per cui la legge speciale prevale su quella generale.

Spiegazione dell'art. 1400 Codice Civile

Rinvio per speciali forme di rappresentanza

Per l'illustrazione di questa norma si rinvia al commento degli articoli 2138 e 2203 – 2213.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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