La caparra penitenziale : funzione, natura, norme che la disciplinano; portata unilaterale e bilaterale
La caparra penitenziale ha funzione di costituire i1 corrispettivo di un diritto di recesso che la parte si è riservata; esula dunque dall'istituto qualsiasi idea di inadempimento, e di conseguenza la caparra penitenziale è estranea alla famiglia delle clausole penali. Fa invece parte della famiglia delle caparre, a cui appartiene anche quella confirmatoria regolata all'art. 1385, sia per note origini storiche comuni, sia perché, come quella, la caparra penitenziale ha natura di una prestazione che perfeziona un patto reale, concernente il recesso, patto accessorio ad un contratto principale. Ma poiché qui si tratta di un recesso legittimato non già da inadempimento ma da convenzione, così il nostro istituto fa anche parte della famiglia dei recessi convenzionali, regolati all'art. 1373. Recesso convenzionale oneroso e caparra si uniscono nella regola contenuta all'art. 1373 comma 3°, che non permette al terzo di recedere, prima di aver versato quel corrispettivo, che costituisce appunto caparra penitenziale.
Quest'ultima, pertanto, riceve disciplina direttamente dall’art. 1386, indirettamente dagli articoli 1385, 1373, estranei restando gli articoli 1382, 1383, 1384.
Nell'art. 1373 si parla soltanto di recesso unilaterale, invece nell'art. 1386, si parla anche di recesso bilaterale; se ambo le parti si sono riservate il diritto di recedere, in base ad una caparra unica, come l'art. 1386 comma primo prevede, la parte che recede restituendo il doppio della caparra avuta, ai sensi dell'art. 1386 secondo comma, si conduce in modo diverso da quello indicato al terzo comma dell'articolo 1373. Infatti, in quest'ultimo comma è detto che il recesso oneroso unilaterale ha effetto a prestazione eseguita, mentre nel caso nostro il recedente trae profitto dalla caparra versata dal suo antagonista, cosicché recede esigendo il doppio, ma senza avere sborsato nulla. Per conseguenza, la peculiarità dell'art. 1386 consiste nell'aver regolato anche un recesso bilaterale oneroso, al quale l'art. 1373 non aveva provveduto.
Disciplina
Per tracciare la disciplina della caparra penitenziale, è necessario integrare l’art. 1386 con gli articoli 1385 e 1373. Ne risultano le regole seguenti:
A) Per aversi una caparra penitenziale, debbono le parti specificamente pattuire il diritto di recesso, altrimenti la caparra si presumerebbe confirmatoria. Se si parla soltanto di caparra penitenziale secondo la legge, la si ricollega al recesso unilaterale, a favore di chi dà la caparra. Affinché il recesso sia bilaterale, le parti devono specificatamente pattuirlo.
B) La prestazione prevista all'art. 1385 è quella di un genus. Riteniamo che altrettanto debba dirsi per analogia, della prestazione prevista dall'art. 1386. Possono bensì la parti concordare altrimenti, ma se il recesso è bilaterale, debbono indicare quale sarà il dovere del recedente che ha ricevuto la caparra; nel dubbio, si riterrà che costui debba restituire l'oggetto ricevuto e dame uno di eguale valore. Così doveva razionalmente ragionarsi anche sotto il codice passato che taceva sull'oggetto della caparra; onde, in dottrina, si menzionava anche la caparra data sotto forma di species.
C) Le regole del primo e del secondo comma dell'art. 1373 si applicano anche al caso previsto dall'art. 1386. Nel silenzio, la caparra penitenziale autorizza a recedere prima dell'inizio di esecuzione; nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la parte può recedere anche successivamente, ma senza effetto per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione.
D) Se nessuno recede, riteniamo che anche nel caso di caparra penitenziale, si proceda come è previsto per quella confirmatoria al comma dell'art. 1385: la caparra si restituisce o si imputa alla prestazione dovuta. Invero, l'applicazione analogica di tale norma ci sembra suggerita da ragioni evidenti.
E) Per il recesso valgono le regole esposte precedentemente in relazione agli articoli 1373 e 1385; se il recesso è unilaterale, esso è ovviamente riservato a chi ha dato la caparra; se è bilaterale il recesso non può essere una manifestazione di volontà ma deve essere accompagnato da versamento del doppio dovuto, altrimenti rimane inefficace. Se la parte avversa non accetta il versamento, si provvederà con l'offerta reale.
F) Il patto di recesso inerente alla caparra penitenziale è un patto accessorio aggiunto al contratto principale. L'inefficacia del patto di recesso, dunque, non pregiudica il contratto principale, ma l'inefficacia di quest'ultimo pregiudica la caparra penitenziale. Le eccezioni dianzi accennate a proposito della clausola penale (nozioni generali, n. 2) nel caso nostro non valgono, perché la caparra penitenziale non può avere effetto oltre l'orbita puramente negoziale. Se il contratto principale cade, per esempio per impossibilità sopravvenuta, 1a caparra penitenziale perde il suo titolo, diventa indebita e deve essere restituita.