Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2399 del 11 marzo 1988

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di caparra (penitenziale) con pattuizione del diritto di recesso, la parte in cui favore tale diritto stipulato, se inadempiente, può paralizzare la domanda di adempimento proposta nei suoi confronti esercitando tale diritto in via di azione o di eccezione riconvenzionale, ma non può paralizzare la domanda di risoluzione per inadempimento che, se accolta, per l'effetto retroattivo della pronuncia al momento della sua proposizione, rende priva di efficacia la dichiarazione di recesso che sia stata comunicata in un momento successivo.

(massima n. 2)

La mera indicazione, in un contratto, della dazione di una somma a titolo di caparra, anche se espressamente definita penitenziale, non è di per sé sola sufficiente ad attribuirle natura penitenziale ai sensi dell'art. 1386 c.c., ma occorre che risulti la stipulazione di una pattuizione di recesso, alla quale la dazione stessa sia collegata come corrispettivo di tale facoltà, atteso che l'art. 1386 cit. costituisce norma speciale rispetto al disposto dell'art. 1385, che invece attribuisce in generale alla caparra la funzione di quantificazione del danno in favore del contraente non inadempiente il quale, in caso di inadempimento della controparte, preferisca recedere dal contratto anziché chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto.

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