Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1980 del 13 ottobre 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso che le parti contraenti abbiano concordato il diritto di recesso, mediante la corresponsione della caparra o del doppio di questa (caparra penitenziale), il contratto si risolve per semplice volontā di una delle parti, senza che occorra accertare la inadempienza. In tale ipotesi per l'acquisizione della caparra o per il sorgere dell'obbligo del pagamento del doppio di essa non č necessario l'esperimento dell'azione di risoluzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.