I privilegi(1), il pegno e le ipoteche(2) del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito [1233, 2878](3).
Note
(1)
Il privilegio è accordato dalla legge in base alla causa del credito, cioè al suo titolo costitutivo. Pertanto, quando la novazione dipende da mutamento del titolo, è dubbio se la volontà delle parti possa mantenere un privilegio in assenza della relativa previsione legale.
(2)
Nonostante il tenore della norma, deve ritenersi che essa si applichi a tutti i suoi elementi accessori, comprese le eccezioni, in considerazione della "ratio" che le è sottesa.


Ratio Legis






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