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Articolo 1250 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Compensazione rispetto ai terzi

Dispositivo dell'art. 1250 Codice Civile

La compensazione non si verifica [1830] in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [978 ss] o di pegno [2800] su uno dei crediti [2917](1).

Note

(1) La norma opera solo se pegno ed usufrutto sono già stati costituiti quando la compensazione legale può operare, cioè dal momento in cui i crediti coesistono.

Ratio Legis

La norma, con previsione analoga in tema di confusione (1254 c.c.), è volta a tutelare i terzi che hanno un diritto di usufrutto o di pegno sul credito dal pregiudizio che deriverebbe loro dall'estinzione per compensazione. La tutela, pertanto, presuppone che l'usufrutto e il pegno siano sorti prima della coesistenza dei debiti.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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