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Articolo 1235 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Novazione soggettiva

Dispositivo dell'art. 1235 Codice Civile

Quando un nuovo debitore(1) è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo [1268 ss.](2).

Note

(1) La norma disciplina la novazione soggettiva dal lato passivo.
(2) Se il rapporto novato rimane in vita esso non registra una vera novazione soggettiva ma un rapporto successorio.

Ratio Legis

La novazione soggettiva non viene disciplinata in modo autonomo ma rinviando alle norme su delegazione, espromissione ed accollo (1268 ss. c.c.). Questo è giustificato dal fatto che essa è un mezzo con cui si giunge al medesimo risultato previsto da tali figure.
In realtà, questa è solo una delle possibili conseguenze della novazione soggettiva, che si produce se l'obbligazione novata si estingue. Se, però, tale obbligazione rimane in vita, si ha successione nel debito, la quale produce conseguenze diverse sotto molti profili, quali, ad esempio, quelli relativi alle garanzie o alla prescrizione.

Spiegazione dell'art. 1235 Codice Civile

Distacco e rinvio della novazione soggettiva

Il capo al quale si fa qui richiamo contempla e regola i tre negozi di delegazione, espromissione e accollo: sia che essi implichino la liberazione del precedente debitore, sia che costui rimanga, invece, obbli­gato, con il nuovo debitore risultante da ciascuno dei tre rapporti. Il riferimento è dunque limitato alle norme che contemplano le ipotesi di assunzione liberatoria. Per quanto la intitolazione dell'articolo dia forse l'impressione che tali ipotesi costituiscano nel complesso la vecchia categoria della novazione soggettiva, si vedrà a suo luogo come sia stato quasi integralmente invertito il sistema del vecchio codice, secondo il quale alla qualsiasi liberazione di un debitore, per sostituirvene altro, facesse necessario o normale riscontro il sorgere di una obbligazione nuova. Qui giova notare che questo articolo è proprio l'inverso di quello corrispondente allo schema di progetto ministeriale stampato in primo tempo e poi ampiamente rielaborato in seguito alle proposte ed alle osservazioni dei tecnici. Ivi, infatti, dopo aver riprodotta con qualche variante esplicativa le norme sulla novazione oggettiva e soggettiva secondo l'ordine ed il sistema del vecchio codice, il progetto aggiungeva un capo nuovo (IX) nel quale era disciplinata soltanto la assunzione di debito cumulativa, cioè non liberativa del vecchio debitore (articoli 140, 141 e 142). L'ultimo articolo, intitolato dell'«accollo negativo», si esprimeva semplicemente cosi: “Quando per effetto dell’assunzione del debito il debitore originario è liberato, si applicano le norme relative alla novazione”. Risulta, dunque, dalla semplice comparazione tra i nuovo testo e tutti quelli precedenti, come, volendo prescindere dalla non decisiva intitolazione dell’articolo in esame, la vecchia novazione soggettiva è bandita dal nuovo codice, così come lo era stata dal codice tedesco nei §§ 414 a 419 e 783 a 792. Quel che si è fatto o modificato nella sostanza lo si vedrà nel commentare il nuovo capo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

135 La novazione soggettiva è stata delineata nell'articolo 146 con caratteri meglio rispondenti alla configurazione giuridica propria dell'istituto, che era più rispettata nel codice civile (art. 1271) di quanto non lo sia stata nel progetto del 1936.
Si è cioè messo in rilievo che nella delegazione nuovo attiva passiva il creditore delegatario deve dichiarare espressamente di liberare il debitore delegante, e deve accettare l'assunzione della nuova obbligazione innovativa. Per l'ipotesi della obbligazioni innovativa attiva se ha detto pure che il creditore deve dare espressamente l'autorizzazione all'assunzione della nuova obbligazione, in maniera che, anche per tale ipotesi, risulti espressamente la liberazione del creditore.

Massime relative all'art. 1235 Codice Civile

Cass. civ. n. 337/1978

A norma dell'art. 1235 c.c., per la novazione soggettiva si osservano le disposizioni disciplinanti i tre istituti della delegazione, dell'estromissione e dell'accollo, istituti che, contemplando le varie ipotesi di sostituzione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio o di aggiunta ad esso di un nuovo debitore, prevedono la liberazione del debitore originario solo in caso di dichiarazione espressa del creditore.

Cass. civ. n. 4277/1974

Il vigente codice civile non prevede, come figura autonoma, la novazione soggettiva, la quale (art. 1235 c.c.), dal lato passivo, si può verificare o meno a seconda delle modalità e delle pattuizioni con cui avviene un mutamento soggettivo nel rapporto obbligatorio, giusta gli artt. 1268 e seguenti c.c.

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