Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4277 del 14 dicembre 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Il vigente codice civile non prevede, come figura autonoma, la novazione soggettiva, la quale (art. 1235 c.c.), dal lato passivo, si può verificare o meno a seconda delle modalità e delle pattuizioni con cui avviene un mutamento soggettivo nel rapporto obbligatorio, giusta gli artt. 1268 e seguenti c.c.

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