[Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacita ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'articolo 391 puo essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore.
Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la patria potesta o la tutela e vi rimane sino all'eta maggiore.]