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Articolo 397 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

Dispositivo dell'art. 397 Codice Civile

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore(1).

L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato(2)(3).

Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa [774, 2294](4).

Note

(1) Qualora autorizzato (genericamente, o anche mediante l'indicazione specifica dell'attività da svolgersi), il minore eserciterà l'impresa senza l'assistenza del curatore, che manterrà comunque il proprio ufficio al solo fine di vigilare sulla corretta gestione del patrimonio del minore.
(2) Il giudice tutelare potrà revocare il provvedimento concesso nel caso di compimento di atto eccedente i limiti posti dallo stesso in sede di autorizzazione.
(3) I commi 1 e 2 della presente disposizione sono stati riformulati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(4) Per quanto concerne la capacità, il minore emancipato potrà compiere da solo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, pur estranei all'esercizio dell'impresa.
Il minore potrà così compiere tutti gli atti per i quali non venga espressamente prevista la maggiore età (stante la previsione dell'art. 774 del c.c., è privo della capacità di donare; in base al disposto dell'art. 591 del c.c. non potrà fare testamento; in base all'art. 397 del c.c., non potrà esser nominato tutore).

Ratio Legis

La norma disciplina la facoltà di impresa del minore. Con l'autorizzazione del giudice tutelare, il minore emancipato potrà iniziare un'attività imprenditoriale oltre che, ovviamente, continuare quella eventualmente esistente nel suo patrimonio.

Spiegazione dell'art. 397 Codice Civile

L'autorizzazione al minore di esercitare un'impresa commerciale è conferita dal giudice tutelare dopo un rigoroso esame sulla maturità e sulle capacità necessarie a intraprendere - o anche solo a gestire - l'impresa commerciale.
La dottrina ritiene che, nelle more del procedimento per la concessione dell'autorizzazione, possano applicarsi in via analogica le disposizioni di cui agli articoli 320 c.c. e 371 c.c., potendo quindi essere nel frattempo autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Il minore che compia atti di esercizio dell'impresa senza essere stato validamente autorizzato può chiederne l'annullamento, coerentemente con la disciplina dell'annullabilità, volta per l'appunto a tutelare il soggetto incapace (salvo naturalmente quanto previsto dall'art. 1426 c.c.).

L'autorizzazione all'esercizio dell'impresa commerciale può financo essere revocata, e il provvedimento di revoca non ha effetto retroattivo.

Su tale disposizione ha inciso di recente la "Riforma Cartabia", sulla scorta della quale il legislatore ha inteso riorganizzare i procedimenti in camera di consiglio, limitando la competenza del tribunale a formare un collegio solo nei casi in cui sia previsto l'intervento del pubblico ministero o quando sia necessario valutare la validità delle stime effettuate o la gestione adeguata di questioni comuni.
In linea con questa intenzione programmatica, la competenza del tribunale in composizione collegiale per le autorizzazioni relative all'esecuzione di atti da parte di persone incapaci (sia minori che adulti soggetti a misure di protezione) è stata soppressa, concentrandola esclusivamente nella figura giudice tutelare.
Di conseguenza, la disposizione qui commentata non prevede più l'autorizzazione del tribunale "previo parere del giudice tutelare", ma esclusivamente la competenza di quest'ultimo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

192 Il minore emancipato può compiere da solo gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e può, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore, sia come convenuto. Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti però di maggiore importanza, indicati nell'art. 375 del c.c., l'autorizzazione deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare. Una restrizione a quest'ultima norma apporta il nuovo testo (art. 394 del c.c., terzo comma), nel senso che è in ogni caso sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare se curatore dell'emancipato è 11 genitore. L'innovazione è stata determinata dalla opportunità di un migliore coordinamento con la disciplina delle forme abilitative richieste dalla legge in tema di esercizio della patria potestà (art. 320 del c.c.). Tenuto conto che il genitore esercente la patria potestà, per qualsiasi atto straordinario nell'interesse del minore, qualunque ne sia l'importanza, ha soltanto bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare, appare ingiustificato costringere lo stesso genitore a ricorrere al tribunale per il solo fatto che il figlio minore sia emancipato. Nell'art. 397 è stata inserita la norma tradizionale, per cui il minore emancipato può essere autorizzato ad esercitare, senza l'assistenza del curatore, un'impresa commerciale. La competenza a concedere l'autorizzazione è attribuita al tribunale, il quale provvede previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. Nello stesso articolo è stata attratta la norma che dichiara il minore emancipato, autorizzato all'esercizio dell'impresa commerciale, capace per tutti gli atti che eccedono la ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa, eccettuate le donazioni, com'è stato espressamente chiarito, in sede di coordinamento, nell'art. 774 del c.c..

Massime relative all'art. 397 Codice Civile

Corte cost. n. 1057/1988

č manifestamente inammissibile, in quanto implica scelte discrezionali riservate al legislatore, la questione di legittimitā costituzionale degli art. 390c.c. art. 390 - Emancipazione di diritto e 397 c. c., nella parte in cui non consentono ai minori ultrasedicenni non coniugati, la possibilitā, riservata solo a coloro che contraggono matrimonio, di ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale, in riferimento all'art. 3 cost.

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