Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 393 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Incapacitā o rimozione del curatore

Dispositivo dell'art. 393 Codice Civile

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384 [129](1).

Note

(1) L'ultimo comma dell'art. 348 è stato abrogato dall'art. 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944 n. 25 e dall'art. 3 del d. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944 n. 287. Essendo peraltro richiamate specifiche norme, si ritiene che non possano estendersi al curatore ulteriori norma tratte dalla disciplina della tutela.

Spiegazione dell'art. 393 Codice Civile

Al curatore vengono applicate, per estensione, solo alcune delle norme dettate in relazione alla incapacità o alla rimozione del tutore. È facile giustificare l'estensione ed è pure facile giustificare l'esclusione.
Si escludono le norme relative alla dispensa e all'esonero, perché l'ufficio del curatore è assai meno gravoso di quello del tutore. Non potevano, invece, essere escluse le norme sull'incapacità contenute nell'art. 350; e non potevano del pari essere escluse quelle relative alla rimozione, contenute nell'art. 384.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!