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Articolo 345 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Denunzie al giudice tutelare

Dispositivo dell'art. 345 Codice Civile

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore [2] ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento [620] contenente la designazione di un tutore o di un protutore [360], devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado [76] devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore [348] o protutore [360] entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione(1).

Note

(1) Nel caso di omissione della denuncia, l'ufficiale di stato civile, il cancelliere o il notaio che omettano di effettuare quanto prescritto incorrono nella previsione di cui all'art. 328 del c.p.; diverso il caso dei parenti entro il terzo grado e della persona designata quale tutore o protutore, per i quali non sussiste detta sanzione.

Ratio Legis

La ratio evidente della disposizione consiste nella tutela dei minori qualora siano mancati i genitori, mediante la creazione di specifici obblighi nascenti ipso iure a carico dei soggetti indicati onde consentire l'esplicarsi della funzione in tempi rapidi.

Spiegazione dell'art. 345 Codice Civile

È oggetto di particolare disciplina legislativa l'obbligo di rendere noto al giudice tutelare il fatto che dà luogo all'apertura della tutela; obbligo che risponde alla necessità di assicurare l'applicazione dei principi di ordine pubblico che impongono immediati provvedimenti nei confronti dei minori non soggetti alla responsabilità genitoriale e quindi esposti a pericoli che possono toccare la loro persona o i loro beni.
L'obbligo della denuncia è stato esteso, per il migliore conseguimento del fine, anche a persone alle quali non incombeva secondo l'art. #250# del codice del 1865. Già vigente tale disposizione, la dottrina era proclive ad una interpretazione estensiva di essa, nei confronti delle persone investite di un pubblico ufficio, ed aveva formulato il principio generale secondo cui "l'ufficiale pubblico che a mezzo di un suo atto constata un fatto producente l'apertura della tutela, deve di tal fatto informare prontamente il pretore".
Ora, l'art. 345, considerando analiticamente le persone, titolari di un ufficio pubblico, alle quali è fatto l'obbligo di denunziare al giudice tutelare che il fatto dà luogo all'apertura della tutela, del quale abbiano avuto notizia nell'adempimento delle loro funzioni, comprende espressamente anche il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore.
Tra le persone private, sulle quali grava obbligo di denunzia, l'articolo 345 comprende il protutore designato dal genitore, mentre questi non era obbligato alla denunzia in base all'art. #250# del codice del 1865.
Da notare come non sia prevista alcuna sanzione specifica per la violazione dell'obbligo di denunzia nei confronti delle persone private pur essendo posti dei termini precisi entro i quali deve procedersi alla denunzia: a differenza di quanto avveniva per l'abrogato I Libro del codice del 1865, in cui l'art. #250# sanciva la responsabilità, in solido per i danni, nei confronti del tutore legittimo, del tutore testamentario e dei membri di diritto del consiglio di famiglia che avessero omesso di curare la denunzia del fatto che dava luogo alla tutela.
Si potrebbe tentare di ricavare una sanzione dall'art. 382, il quale afferma la responsabilità, del tutore e del protutore per ogni danno cagionato al minore dalla violazione dei doveri del proprio ufficio; ma è opportuno notare che l'obbligo della denuncia deriva non dalla qualità di titolare dell' ufficio, ma dalla semplice qualità di designato, e non rientra quindi tra i doveri di cui all'art. 382.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

178 In ordine all'art. 345 del c.c., che riguarda l'obbligo delle denunzie al giudice tutelare, non si è ritenuto opportuno seguire la proposta intesa a chiarire che l'obbligo della denunzia imposto all'ufficiale dello stato civile sussiste soltanto nei casi in cui si deve aprire la tutela. Ciò lascierebbe all'apprezzamento dell'ufficiale dello stato civile il giudizio sulla sussistenza di tale obbligo, mentre spesso l'ufficiale potrebbe non avere tutti gli elementi necessari di giudizio. E' sembrato perciò più conveniente conservare l'obbligo della denunzia per tutti i casi di morte di persona che lasci figli minorenni, salva restando al giudice tutelare l'indagine se ricorrano le condizioni per farsi luogo alla costituzione degli organi tutelari. Non è sembrata poi giustificata l'altra proposta di sostituire alle parole "figlio di genitori ignoti", le altre "figlio di genitori ignoti o di cui uno sia ignoto". Infatti, se uno solo dei genitori è ignoto, non si potrà far luogo alla tutela, poiché l'esercizio della patria potestà non potrebbe che spettare all'altro genitore, che è noto. E' stato osservato, infine, che la norma, che impone ai parenti entro il terzo grado l'obbligo di denunziare il fatto che dà luogo all'apertura della tutela, sarebbe priva di sanzione. Tuttavia si è ritenuto opportuno di mantenerla, anche se per l'inosservanza di essa manchi una sanzione diretta, perché essa potrà indubbiamente contribuire a rafforzare te garanzie predisposte dalla legge per una sollecita costituzione degli organi tutelari.

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