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Articolo 302 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Inventario

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 302 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 67 della L. 4 maggio 1983, n. 184.

[L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro.

L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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