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Articolo 301 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Potestā e amministrazione dei beni dell'adottato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 301 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 67 della L. 4 maggio 1983, n. 184.

[La potesta sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 .

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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