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Articolo 289 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Azioni esperibili dopo la legittimazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 289 Codice Civile

Sezione abrogata dall'art. 1, co. X, della L. 10 dicembre 2012 n. 219.

[La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell'articolo 284, negli articoli 285, 286, e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263. Se manca la condizione indicata nel numero 3) dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

155 L'art. 289 del c.c., che tratta delle impugnazioni avverso il decreto reale che accorda la legittimazione, è stato da taluno ritenuto superfluo, perché quanto ivi è stabilito si desumerebbe dai principii generali. E' però da ricordare al riguardo che gravi questioni si sono dibattute anche in tempi recenti sull'ammissibilità del ricorso di legittimità avverso il decreto di legittimazione e sulla delimitazione della sfera di competenza spettante al consigliò di Stato; queste considerazioni hanno indotto a mantenere la norma, dalla quale risulta in modo chiaro che l'organo giurisdizionale amministrativo non può esercitare il proprio sindacato su ciò che ha formato oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria.

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